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Ratifica ed esecuzione del sesto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 26 giugno 1981

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il sesto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 26 giugno 1981.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 55 dell'accordo stesso.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1983, valutato in lire 7 miliardi, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1984, 1985 e 1986, valutato in lire 7 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al suddetto capitolo 6856 relativo all'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Partecipazione italiana al IV accordo internazionale sullo stagno".

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1. La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 4 agosto 1984
PERTINI
CRAXI - ANDREOTTI - GORIA - ROMITA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI