Supplenze del personale docente delle Universita'
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'espressione "conferire le supplenze per materie affini a professori della stessa facolta' con il loro consenso" di cui all'articolo 9, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' sostituita dalla seguente: "per i posti di ruolo i cui titolari siano indisponibili conferire supplenze, con il loro consenso, a professori appartenenti alla stessa facolta' della stessa materia o di materia che, sulla base dei raggruppamenti concorsuali previsti dal Consiglio universitario nazionale, sia da considerare affine; in mancanza, con motivata deliberazione in relazione alla effettiva necessita', previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, a professori di altra facolta' della stessa universita' o a professori di altra universita'".
Art. 2
1. Il disposto dell'articolo 113, primo comma, seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, va interpretato nel senso che esso si applica ai soli professori gia' di ruolo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382.
Art. 3
1. All'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Fino all'espletamento delle tornate dei giudizi di idoneita' per professore associato, gli insegnamenti rimasti vacanti per qualsiasi ragione, sempreche' per l'insegnamento che si intende ricoprire per supplenza sia stato richiesto il posto di ruolo, e per i quali sia comprovata l'impossibilita' di chiamata di professori di ruolo, possono essere conferiti per supplenza esclusivamente a professori ordinari e straordinari, a professori associati ovvero a professori incaricati stabilizzati, della stessa materia o di materia affine, appartenenti ala stessa facolta'; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori ordinari o straordinari, a professori associati, ovvero a professori incaricati stabilizzati di altra facolta' della stessa universita' ovvero di altra universita'. Non possono comunque essere coperti per supplenza gli insegnamenti sdoppiati, salvo che il numero degli esami sostenuti negli insegnamenti stessi nell'ultimo anno accademico sia superiore a 250 per ciascun corso attivato".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 13 agosto 1984
PERTINI
CRAXI - FALCUCCI - GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI