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Modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di giudizi di idoneita' e di inquadramento dei professori associati e dei ricercatori

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' modificato ed integrato come segue:

  1. 1) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
    "La commissione deposita la relazione conclusiva entro quattro mesi dalla data della sua prima convocazione. L'approvazione degli atti avviene con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio universitario nazionale. Essa puo' essere anche parziale allorche' i rilievi siano scindibili e non investano l'intero procedimento";

  2. 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    "Per i giudizi di idoneita' di coloro che intendono essere associati presso la Scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste, la commissione e' integrata con la nomina di due esperti nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, in una rosa di quattro nominativi di persone altamente qualificate per i servizi di interpretazione e di traduzione di organizzazioni internazionali, proposta dalla Scuola superiore. Il giudizio e' basato prevalentemente sulla capacita' professionale nel campo specifico, dimostrata anche nell'espletamento dell'attivita' didattica presso la scuola ed e' integrato da una prova didattica. Le stesse disposizioni sull'integrazione delle commissioni con esperti valgono per i concorsi a posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore universitario.
    I professori associati e i ricercatori universitari restano definitivamente assegnati alla scuola e non possono essere trasferiti ad altra universita' o scuola".

2. Coloro che hanno gia' presentato domanda di partecipazione ai giudizi di idoneita' a professore associato per la prima e la seconda tornata possono, ai fini dell'applicazione del precedente comma, integrarla con la dichiarazione che intendono essere associati presso la scuola.

Art. 2

1. L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' modificato ed integrato come segue:

  1. 1) all'ottavo comma, le parole: "entro tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni";

  2. 2) il nono comma e' sostituito dal seguente:
    "Ove, nel termine di due anni predetto, non sia intervenuta alcuna chiamata, il Ministro della pubblica istruzione, sentiti gli interessati e le facolta', assegna con proprio decreto gli aventi titolo non chiamati, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, con preferenza per le facolta' e corsi di laurea di nuova istituzione, procedendo in primo luogo all'assegnazione di coloro che sono stati giudicati idonei nella prima tornata, e quindi di coloro che sono stati giudicati idonei, nell'ordine, nelle tornate successive. L'avente diritto puo' rimanere nella sede originaria con le funzioni di assistente fino allora svolte qualora non accetti la sede proposta dal Ministero. In tal caso decade dal diritto all'inquadramento come professore associato".

Art. 3

1. Coloro che hanno superato il giudizio di idoneita' a professore associato ed a ricercatore possono presentare domanda di inquadramento anche alle facolta' che siano state attivate nel decennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' all'Universita' di Ancona, per le discipline previste dai piani di studio dei corsi di laurea istituiti. Le facolta' possono formulare la corrispondente richiesta, limitatamente alle discipline previste per esse nello statuto, ai sensi dell'articolo 53, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. La disposizione del precedente comma si applica a coloro che non sono stati inquadrati alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 13 agosto 1984
PERTINI
CRAXI - FALCUCCI - GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI