Disposizioni relative all'impegno di spese di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873, e successive modificazioni
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le spese correnti di cui all'articolo 7, primo e sesto comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, e successive modificazioni, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1983, possono esserlo in quello successivo.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 settembre 1984
PERTINI
CRAXI - VISENTINI - GORIA - ROMITA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI