diritto.io

Disposizioni relative all'impegno di spese di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873, e successive modificazioni

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 settembre 1984
PERTINI
CRAXI - VISENTINI - GORIA - ROMITA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI