Integrazione dell'articolo 13, quinto comma, della legge 10 maggio 1982, n. 251, recante norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Con effetto dal 1 gennaio 1982, il quinto comma dell'articolo 13 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e' sostituito dal seguente:
"Gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge fanno carico, rispettivamente, ai capitoli 4510 e 8312 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 settembre 1984
PERTINI
CRAXI - GORIA - ROMITA - DE MICHELIS
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI