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Norme per il trattamento di quiescenza del personale del ruolo affari albanesi del Ministero degli affari esteri, dispensato dal servizio in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1944, n. 427

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Al personale diplomatico-consolare del ruolo per gli affari albanesi, istituito presso il Ministero degli affari esteri con legge 16 maggio 1940, n. 691, e che, dispensato dal servizio in base al decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1944, n. 427, ha successivamente acquistato la cittadinanza italiana, ed al quale sono stati attribuiti, in qualita' di estraneo all'amministrazione ai sensi delle disposizioni all'epoca vigenti, incarichi temporanei di direzione e di reggenza di uffici consolari italiani all'estero, per un periodo complessivo di almeno quindici anni, e' eccezionalmente concesso il trattamento minimo di quiescenza anche se non ha raggiunto il minimo di servizio valutabile previsto dalle norme in vigore.

Art. 2

1. Per il beneficio di cui all'articolo 1 della presente legge il personale interessato ha facolta' di presentare domanda al Ministero degli affari esteri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 4

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni in ragione d'anno, si fa fronte a carico del capitolo 1091 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1984 e del corrispondente capitolo per gli anni successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 ottobre 1984
PERTINI
CRAXI - ANDREOTTI - GORIA - ROMITA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI