Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e San Marino per l'introduzione della franchigia diplomatica, firmate a San Marino il 7 dicembre 1981
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note tra l'Italia e San Marino per l'introduzione della franchigia diplomatica, firmate a San Marino il 7 dicembre 1981.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto nello scambio di note stesso.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 ottobre 1984
PERTINI
CRAXI - ANDREOTTI - VISENTINI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI