Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
In seguente legge:
Art. unico
1. Alla fine dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e' aggiunto il seguente periodo:
"Per le attivita' esercitate in un altro Stato membro della Comunita' economica europea la qualificazione professionale e' accertata mediante apposito attestato rilasciato dall'autorita' od organismo competente designato dallo Stato membro della Comunita' di origine o di provenienza e prodotto dall'interessato a sostegno della domanda di autorizzazione all'esercizio delle attivita' contemplate nel precedente articolo 1".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 ottobre 1984
PERTINI
CRAXI - ALTISSIMO -
ANDREOTTI - MARTINAZZOLI
- FORTE
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI