Diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi da parte dei veterinari cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea
Testo vigente
Titolo I. Disposizioni relative al diritto di stabilimento
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee, in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato alla presente legge e' riconosciuto il titolo di veterinario ed e' consentito l'esercizio dell'attivita' professionale di veterinario.
2. L'uso di tali titoli e delle relative abbreviazioni e' consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformita' alle corrispondenze dei titoli stessi enunciate nell'allegato.
3. In conformita' delle direttive comunitarie, l'elenco di cui all'allegato alla presente legge e' modificato con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
Art. 2
1. Per l'esercizio dell'attivita' di veterinario, l'interessato deve presentare al Ministero della sanita' istanza in carta da bollo corredata dai seguenti documenti:
a) uno dei titoli previsti dall'allegato, in originale o in copia autenticata; quando il titolo e' stato rilasciato prima del 23 dicembre 1978 o e' stato rilasciato dopo tale data a conclusione di una formazione iniziata prima della medesima, esso deve essere corredato di un certificato delle autorita' competenti dello Stato membro che li rilascia, in originale o in copia autenticata, attestante che e' stato conseguito sulla base della formazione prevista dalla normativa comunitaria;
b) certificato di buona condotta, ovvero certificato di moralita' e di onorabilita', o equipollente, rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza e, qualora detto Stato ai fini dell'esercizio della libera professione non richieda tale certificato, un estratto del casellario giudiziario ovvero, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorita' dello Stato stesso.
2. La documentazione di cui alla predetta lettera b) deve essere in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.
Art. 3
1. Il Ministero della sanita', d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, entro due mesi dalla data di ricezione della domanda, accerta la regolarita' della domanda stessa e della relativa documentazione e provvede alla sua trasmissione all'ordine dei veterinari della provincia nel cui albo l'interessato intende chiedere l'iscrizione, dandone comunicazione al medesimo, il Ministero della sanita', nel caso di fondato dubbio circa l'autenticita' dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, svolge, tramite il Ministero degli affari esteri, i necessari accertamenti presso la competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza e chiede conferma dell'autenticita' degli stessi nonche' dell'osservanza, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE.
2. Nel caso in cui il Ministero della sanita' venga a conoscenza di fatti gravi e specifici verificatisi fuori del territorio nazionale che possono influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, chiede informazioni, tramite il Ministero degli affari esteri, alla competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza.
3. Per il periodo di tempo necessario ad acquisire tali informazioni il termine di cui al primo comma e' sospeso.
4. La sospensione non puo' eccedere i tre mesi.
5. La procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.
6. Le informazioni sono coperte dal segreto.
7. Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanita' deve essere motivato.
8. L'ordine dei veterinari, nel termine di un mese dalla ricezione della domanda, corredata dalla documentazione, inviata dal Ministero, adempie alla procedura per l'iscrizione all'albo stabilita dalle vigenti leggi.
9. Il cittadino di altri Stati membri delle Comunita' che abbia ottenuto l'iscrizione all'albo professionale ha gli stessi diritti ed e' soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i veterinari italiani.
Art. 3-bis
1. Il Ministero della salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate dallo Stato italiano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente legge.
Art. 3-ter
1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro nell'allegato della presente legge, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorita' o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente legge e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione e' riportata dalla stessa legge.
Art. 3-quater
1. Sono ammessi alla procedura di cui all'articolo 2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di cui all'articolo 1, in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea, qualora tali titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro.
2. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Federazione nazionale dell'ordine dei veterinari italiani, valuta le istanze di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e dell'esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro.
3. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.
4. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente motivati e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l'adozione del provvedimento, il richiedente puo' ricorrere all'autorita' giudiziale.
Art. 4
1. Per i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni ai veterinari di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni. A tal fine il Ministero della sanita' comunica le necessarie informazioni all'ordine dei veterinari competente per l'iscrizione temporanea all'albo o in apposito registro senza oneri per l'interessato.
Art. 5
1. Il Ministero della sanita' comunica, tramite il Ministero degli affari esteri, allo Stato di origine o di provenienza dell'interessato, le sanzioni disciplinari adottate ai sensi dell'articolo 4, nonche' quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione.
2. A tal fine l'ordine dei veterinari da' comunicazione al Ministero della sanita' di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.
3. Le informazioni sono coperte dal segreto.
Art. 6
1. Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche ai veterinari che intendono svolgere la loro attivita' nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.
2. L'istituzione dei rapporti di lavoro tra i veterinari cittadini di Stati membri delle Comunita' europee e le strutture sanitarie pubbliche e' ammessa secondo la normativa fissata dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Titolo II. Disposizioni relative alla prestazione dei servizi
Art. 7
1. I cittadini degli altri Stati membri delle Comunita' europee sono ammessi alla prestazione di servizi veterinari nel territorio dello Stato italiano senza essere tenuti alla iscrizione nell'albo professionale.
2. Essi devono tuttavia presentare al Ministero della sanita':
a) dichiarazione dalla quale risulti la natura della prestazione che l'interessato intende effettuare ed il luogo dell'esecuzione della stessa;
b) certificato della competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza da cui risulti che l'interessato esercita legalmente la specifica attivita' o professione in detto Stato;
c) certificato attestante che l'interessato e' in possesso del diploma, certificato o altro titolo di cui all'allegato richiesto per la prestazione di servizi.
3. In caso di urgenza, la dichiarazione, unitamente alla documentazione suindicata, puo' essere presentata successivamente all'effettuazione della prestazione, entro il termine di quindici giorni.
4. La documentazione prevista nei commi precedenti deve essere di data non anteriore a dodici mesi da quella di presentazione.
5. Il Ministero della sanita' da' comunicazione delle prestazioni di servizio all'ordine dei veterinari della provincia interessata.
Art. 8
1. Il cittadino degli altri Stati membri, nell'esercizio dell'attivita' di cui al precedente articolo, ha gli stessi diritti ed e' soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i veterinari cittadini italiani.
2. Nel caso di abusi o di mancanze tali da comportare, se commessi da veterinari cittadini italiani, la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'albo professionale, l'ordine dei veterinari competente per territorio comunica immediatamente i fatti al Ministero della sanita' che, con decreto motivato, proibisce al veterinario cittadino degli altri Stati membri di effettuare ulteriori prestazioni.
3. Del provvedimento e' data tempestiva comunicazione all'autorita' competente dello Stato d'origine o di provenienza, tramite il Ministero degli affari esteri.