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Modifica dell'articolo 19, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, relativo alla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanita' e dell'ufficio medico legale

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'ultimo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, e' sostituito dal seguente:
"Ai componenti del collegio medico e' corrisposto un compenso di lire 10.000 per ogni giornata di seduta, integrato nella misura di lire 2.000 per ciascun soggetto visitato. Al capo dell'ufficio medico legale e al funzionario relatore compete, invece, il gettone di presenza stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni".

Art. 2

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.500.000 in ragione d'anno, si provvede per l'anno 1984 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2538 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'esercizio finanziario medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 dicembre 1984
PERTINI
CRAXI - DEGAN - ROMITA - GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI