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Modifiche alla legge 21 novembre 1955, n. 1108, recante disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. All'articolo 5 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, il numero 2 e' sostituito dal seguente:
"2) ai senatori e ai deputati del Parlamento dopo la cessazione del mandato, con un periodo minimo di sette anni di mandato parlamentare esercitato in una od in entrambe le Camere".
Allo stesso articolo 5 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le carte di libera circolazione di cui al presente articolo sono valevoli per tutti i tipi di treno".
All'articolo 18 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, nel primo comma, le parole: "dodici biglietti di 1ª classe e quattro di 2ª classe" sono sostituite dalle altre: "sedici biglietti di 1ª classe".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1984
PERTINI
CRAXI - SIGNORILE
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI