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Misure di integrazione alla legge 31 maggio 1984, n. 193, per il settore del rottame

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Alle imprese siderurgiche di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' concesso un contributo pari a 50 lire per chilogrammo di rottame importato da Paesi terzi avente natura di rimborso forfettario delle spese di trasporto sostenute. Uguale contributo e' concesso alle imprese di cui sopra che acquistano rottame di ferro proveniente da demolizioni di navi avvenute in cantieri nazionali. L'erogazione del contributo, pari a lire 24 miliardi complessive per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 1984, avverra' dietro esibizione delle relative fatture convalidate dalle autorita' doganali competenti.

Art. 2

1. Le modalita' applicative per l'attuazione della presente legge sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 dicembre 1984
PERTINI
CRAXI - ALTISSIMO - GORIA - VISENTINI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI