Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475 e 28 febbraio 1981, n. 34
Testo vigente
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 NOVEMBRE 1991, N. 362.
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 NOVEMBRE 1991, N. 362.
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 NOVEMBRE 1991, N. 362.
Art. 4
1. Il terzo comma dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' sostituito dal seguente:
"Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica locale, in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilita', lo richiedano, possono stabilire, in aggiunta o in sostituzione del criterio della popolazione, sentita l'unita' sanitaria locale competente per territorio, un limite di distanza per il quale ogni nuova farmacia disti almeno 1.000 metri da quelle esistenti".
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 NOVEMBRE 1991, N. 362.
Art. 6
1. Il settimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e' sostituito dai seguenti:
"Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia e' consentito, per una volta soltanto nella sua vita, ed entro due anni dal trasferimento, di poter acquistare un'altra farmacia senza dover superare il concorso per l'assegnazione di cui al quarto comma.
Il trasferimento di farmacia puo' aver luogo a favore di farmacista, iscritto all'albo professionale, che abbia conseguito l'idoneita' o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorita' sanitaria competente.
Ai fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare all'autorita' sanitaria competente le generalita' del farmacista praticante, la data di effettivo inizio nonche' di effettiva cessazione della stessa.
Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'autorita' sanitaria competente che e' tenuta ad effettuare periodiche verifiche sull'effettivo svolgimento della pratica professionale".
Art. 7
1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1981, n. 34, e' sostituito dai seguenti:
"Qualora il figlio o il coniuge superstite del farmacista titolare e proprietario risultino iscritti alla facolta' di farmacia, in qualita' di studenti presso universita' statali o abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, il periodo, di cui al comma precedente, e' prorogato sino alla data del conseguimento da parte del figlio o del coniuge dei titoli e requisiti previsti dalla legge, e comunque non oltre sette anni dalla morte del titolare e proprietario.
Le disposizioni di cui al comma precedente hanno effetto dal 1 luglio 1984".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1984
PERTINI
CRAXI - DEGAN
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI