Modifica all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per l'adeguamento alla direttiva CEE 79/1071 di estensione all'imposta sul valore aggiunto delle disposizioni sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (1), sono aggiunti i seguenti commi:
"Per il recupero dei crediti sorti negli Stati membri delle Comunita' europee in materia di imposta sul valore aggiunto si applicano le disposizioni contenute negli articoli 346-bis, 346-ter, 346-quater e 346-quinquies del testo unico delle norme legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (2), sostituita alla competenza degli uffici doganali quella degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per il recupero dei crediti non connessi ad operazioni doganali.
Il Ministro delle finanze puo', con decreto, stabilire che taluni compiti degli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria, inerenti all'attuazione della mutua assistenza amministrativa per il recupero dei crediti sorti in materia di imposta sul valore aggiunto, siano devoluti all'ufficio centrale previsto dal secondo comma del citato articolo 346-quinquies".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 gennaio 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VISENTINI, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI