Rifinanziamento della legge 17 febbraio 1982, n. 41, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per l'attuazione del piano nazionale della pesca di cui all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, relativo al triennio 1984-1986 e' autorizzata la spesa di lire 37.700 milioni per l'anno 1984 e di lire 38.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.
Art. 2
1. All'onere derivante dal precedente articolo, pari a lire 37.700 milioni per l'anno 1984 e a lire 38.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1984-1986, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Piano nazionale per la pesca 1984-1986 (rifinanziamento della legge n. 41 del 1982)".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CARTA, Ministro della marina mercantile
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI