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Partecipazione dell'Italia al III aumento generale del capitale della Banca asiatica di sviluppo

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca asiatica di sviluppo, istituita dall'accordo ratificato e reso esecutivo con legge 4 ottobre 1966, n. 907, e' aumentata di dollari USA 123.370.000, del peso e del titolo in vigore al 31 dicembre 1966.

Art. 2

1. Le somme di cui al precedente articolo saranno versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale verranno, prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.466 milioni per l'anno 1984 e in lire 2.233 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali".

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 febbraio 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI