Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, di utilizzo del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta e modifiche all'ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 8 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - La misura dei diritti prevista dalla presente legge e' soggetta a revisione ogni anno, da attuarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentita la commissione di cui al successivo articolo.
Tale revisione deve tenere conto delle esigenze di politica tariffaria del settore e dell'andamento dei costi e servizi aeroportuali.
Il decreto di cui al primo comma entra in vigore novanta giorni dopo la data della sua pubblicazione".
Art. 2
1. L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e' sostituito dal seguente:
"Il diritto e' dovuto direttamente dal vettore che se ne rivale nei confronti del passeggero".
Art. 3
1. La lettera g) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, e' sostituita dalla seguente:
"g) alla predisposizione degli elementi tecnico-economici delle tariffe dei propri servizi, nonche' all'accertamento, alla registrazione, alla contabilizzazione, all'imputazione ed alla riscossione del provento di cui allo articolo 1 della legge 11 luglio 1977, n. 411".
Art. 4
1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, e' sostituito dal seguente:
"Art. 20 - (Entrate). - Le entrate dell'Azienda sono costituite:
dal provento di cui alla lettera g) del precedente articolo 3;
dalle tariffe per i propri servizi determinate ai sensi del precedente articolo 8, numero 12);
dai ricavi per la vendita di beni immobili e mobili;
da eventuale sovvenzione di equilibrio a carico del bilancio dello Stato;
da ogni altra eventuale entrata".
Art. 5
1. L'articolo 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - Il coefficiente unitario di tassazione (t) e' calcolato dividendo il costo dei servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta per l'attivita' aerea internazionale per il numero totale delle unita' di servizio prodotte da tale tipo di attivita' ed e' determinato con decreto del Ministro dei trasporti.
Il costo di cui al precedente comma comprende gli oneri finanziari relativi all'ammortamento ed agli interessi delle spese degli impianti di assistenza al volo, nonche' le spese di esercizio degli impianti e le spese amministrative di gestione della tassa di cui all'articolo 1 ed e' determinato annualmente, su proposta della Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, dal Ministero dei trasporti sulla base dei costi e delle spese previsti nell'anno in cui la tassa verra' applicata, avuto anche riguardo ai costi ed alle spese sostenuti negli anni precedenti, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324.
Il calcolo di cui al primo comma e' effettuato sulla base di una quota non inferiore all'80 per cento del costo totale sostenuto dall'Azienda in relazione all'andamento del traffico nello spazio aereo nazionale nonche' delle variazioni intervenute negli altri Stati in materia di diritti per l'uso delle radioassistenze e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta.
In ogni caso entro il 1987, il calcolo dovra' essere effettuato sulla base dell'intero costo sostenuto dalla Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale".
Art. 6
1. L'articolo 8 della legge 11 luglio 1977, n. 411, e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini e le modalita' per l'accertamento della tassa di cui all'articolo 1".
Art. 7
1. L'articolo 13 della legge 11 luglio 1977, n. 411, e' soppresso.
Art. 8
1. L'articolo 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e' cosi' modificato:
"Art. 9. - Presso il Ministero dei trasporti e' istituita una commissione presieduta dal Ministro dei trasporti o da un Sottosegretario da lui delegato e composta dai seguenti membri:
un membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile;
due funzionari della Direzione generale dell'aviazione civile;
un funzionario del Ministero del tesoro;
un funzionario del Ministero delle finanze;
due esperti in rappresentanza degli enti gestori di aeroporti;
due esperti in rappresentanza dei vettori aerei nazionali;
due funzionari dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.
I funzionari dell'Amministrazione dello Stato debbono avere qualifica non inferiore a quella di primo dirigente. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.
La commissione e' nominata con decreto del Ministro dei trasporti.
La predetta commissione deve essere altresi' sentita sia per quanto attiene alla determinazione e alla modifica delle tariffe relative ai servizi di trasporto aereo di linea per passeggeri e merci effettuati all'interno del territorio nazionale, sia in ordine alla misura delle tariffe dei servizi di assistenza a terra degli aeromobili, ai passeggeri, ai bagagli e alle merci ogni qualvolta il Ministro dei trasporti ne stabilisce l'ammontare in base alle disposizioni vigenti.
La predetta commissione deve inoltre essere sentita ai fini della determinazione del coefficiente unitario di tassazione previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 febbraio 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI