Disposizioni dirette a favorire il finanziamento e la ristrutturazione dell'Azienda tabacchi italiani - ATI S.p.a
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per le forniture e per le somministrazioni di beni e servizi da parte dell'ATI - Azienda tabacchi italiani S.p.a. - e delle societa' in cui l'ATI assume partecipazioni in base all'articolo 2 della legge 22 luglio 1982, n. 467, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata a concedere anticipazioni di pagamento, fino ad un massimo del 70 per cento del loro importo, con facolta' di chiedere idonea garanzia fidejussoria.
2. Le anticipazioni saranno gradualmente recuperate sulle liquidazioni relative alle forniture o somministrazioni per le quali sono state concesse, nella stessa misura percentuale.
3. L'erogazione delle anticipazioni di cui al primo comma e' subordinata all'assicurazione contro i rischi dell'incendio delle giacenze di prodotti da fornire e delle relative materie prime e semilavorati, con annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
4. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' altresi' autorizzata, qualora esigenze commerciali lo richiedano, a concedere dilazioni di pagamento, fino ad un massimo di centoventi giorni dalla consegna, sui beni ceduti in vendita all'ATI ed alle societa' da questa partecipate, con facolta' di chiedere idonea garanzia fidejussoria.
5. Le societa' per azioni, alle quali trasferire o conferire partecipazioni azionarie ed altre attivita', possono essere costituite dall'ATI anche mediante la sottoscrizione dell'intero capitale sociale.
Art. 2
1. Per il completamento del programma di riorganizzazione dell'ATI e la ristrutturazione localizzata degli stabilimenti di detta societa' e' assegnato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un finanziamento di lire 30 miliardi per l'anno 1984. La utilizzazione del finanziamento avra' luogo, anche in piu' volte ed in esercizi successivi, per la realizzazione di progetti finalizzati, debitamente approvati dagli organi statutari, attraverso corrispondente aumento del capitale sociale dell'ATI - Azienda tabacchi italiani S.p.a.
2. Il progetto di ristrutturazione dell'intero comparto tabacchicolo sara' definito entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Completamento del programma di riorganizzazione dell'ATI (Azienda tabacchi italiani) S.p.a. e ristrutturazione localizzata degli stabilimenti di detta societa'".
4. Con decreti del Ministro del tesoro saranno apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 febbraio 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VISENTINI, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI