Disposizioni per la costituzione di un fondo straordinario per l'anno europeo della musica
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'esercizio finanziario 1985, e' istituito un fondo straordinario di lire cinque miliardi per il sostegno finanziario delle iniziative e manifestazioni promosse in occasione dell'anno europeo della musica dall'apposito comitato italiano per l'anno europeo della musica, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 1982.
2. Il fondo e' destinato:
1) alla realizzazione in Italia ed all'estero di spettacoli e manifestazioni musicali, incluse nel programma celebrativo predisposto dal comitato, da parte di enti, istituzioni o organismi musicali;
2) alla organizzazione, alla realizzazione od al sostegno di convegni, concorsi, mostre e pubblicazioni editoriali, inclusi nel programma celebrativo, promossi da pubbliche amministrazioni o da enti pubblici e privati;
3) all'attivita' promozionale dell'anno europeo della musica;
4) al conferimento di incarichi di studio e di ricerca;
5) alle esigenze di funzionamento del comitato secondo le modalita' che sono fissate con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
3. Per il raggiungimento delle suddette finalita' possono essere stipulate apposite convenzioni con enti ed istituzioni pubblici e privati prescelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo sentito il comitato di cui al primo comma.
Art. 2
1. All'onere di lire cinquemila milioni derivante dall'applicazione
della presente legge per l'anno finanziario 1985 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 febbraio 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
LAGORIO, Ministro del turismo e dello
spettacolo
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI