Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie
Testo vigente
Capo I. Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia. sanzioni amministrative e penali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Legge-quadro
1. Fermo restando quanto previsto dal capo IV, le regioni emanano norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistica ed edilizia e di sanzioni amministrative in conformita' ai principi definiti dai capi I, II e III della presente legge.
2. Fino all'emanazione delle norme regionali si applicano le norme della presente legge.
3. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 2 Sostituzione di norme
1. Le disposizioni di cui al capo I della presente legge sostituiscono quelle di cui all'articolo 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ed agli articoli 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380.17
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380.17
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380.17
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380.17
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380.1720
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380.17
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380.17
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380.17
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380.17