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Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie

Testo vigente

Capo I. Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia. sanzioni amministrative e penali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Legge-quadro

1. Fermo restando quanto previsto dal capo IV, le regioni emanano norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistica ed edilizia e di sanzioni amministrative in conformita' ai principi definiti dai capi I, II e III della presente legge.

2. Fino all'emanazione delle norme regionali si applicano le norme della presente legge.

3. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380.17

Art. 4

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380.17

Art. 5

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380.17

Art. 6

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380.17

Art. 7

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380.1720

Art. 8

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380.17

Art. 9

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380.17

Art. 10

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380.17

Art. 11

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380.17