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Finanziamento degli oneri per l'organizzazione della Conferenza internazionale sullo sviluppo tecnologico e l'occupazione che si svolgera' a Venezia nel mese di aprile 1985

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per l'organizzazione della Conferenza internazionale sullo sviluppo tecnologico e l'occupazione, che avra' luogo a Venezia nel mese di aprile 1985, e' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1985.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale, provvede a somministrare le somme occorrenti per l'organizzazione, nonche' per lo svolgimento della Conferenza mediante aperture di credito a favore di uno o piu' funzionari, di importo anche eccedente il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

3. In relazione all'eccezionalita' dell'evento ed alla necessita' di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi sono eseguiti in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato.

4. Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette aperture di credito e' presentato, entro tre mesi dalla conclusione della Conferenza, alla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro che ne curera' l'inoltro alla Corte dei conti.

5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri coordina gli apporti del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica e dei Ministeri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della pubblica istruzione.

Art. 2

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 1.500 milioni per il 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Nuove norme per il Corpo agenti di custodia".

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 marzo 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI