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Provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni e delle riparazioni navali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. In attuazione delle "Linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-1986, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale", approvate dal CIPI nella seduta del 19 giugno 1984, le disposizioni contenute nella legge 14 agosto 1982, n. 598, e nella legge 14 agosto 1982, n. 599, gia' prorogate e modificate, con le modifiche e le integrazioni di cui ai successivi articoli, nonche' i termini previsti dalle stesse leggi scaduti il 30 giugno 1984, sono prorogati al 31 dicembre 1986.

Art. 2

1. Le percentuali di contribuzione previste dal primo comma dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 599, per le nuove costruzioni nonche' le trasformazioni e modificazioni navali riguardanti unita' di stazza lorda di almeno 1.000 tonnellate, sono fissate nella misura del 25 per cento per i cantieri maggiori, del 15 per cento per i cantieri medi e dell'11 per cento per i cantieri minori.

2. In caso di stipulazione, da parte di un cantiere maggiore, dal 1 gennaio 1985, di un contratto per nuova costruzione uguale od inferiore a 3.500 tonnellate di stazza lorda, con esclusione delle navi traghetto, la percentuale di contribuzione e' pari a quella prevista per i cantieri medi.

3. Il contributo e' riferito alla data di stipulazione del contratto di costruzione o, nel caso di trasformazione e modificazione navale riguardanti unita' di stazza lorda di almeno 1.000 tonnellate, alla data di inizio dei lavori.

4. Le percentuali di contribuzione previste dal primo e secondo comma dell'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 598, rimangono invariate.

5. L'espressione "costruzioni complete a scafo metallico", di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 599, e' cosi' modificata: "costruzioni complete a scafo metallico o realizzato con altri materiali a tecnologia avanzata".

6. L'espressione "i lavori di costruzione delle unita' a scafo metallico", di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1982, n. 599, e' cosi' modificata:
"i lavori di costruzione delle unita' a scafo metallico o realizzato con altri materiali a tecnologia avanzata".

7. La lettera a) dello stesso comma e' sostituita dalla seguente:
"a) navi di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate; tale limite e' ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unita' a tecnologia avanzata per trasporto passeggeri, nonche' per le unita' abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia, che sono destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi;".

8. Agli effetti dell'ammissibilita' al contributo, a norma della presente e delle precedenti leggi in materia, si tiene conto, per le costruzioni commissionate da committente estero, della destinazione che risultera' dalla certificazione del Registro italiano navale (RINA), nonche' della documentazione tecnica prodotta.

9. L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1982, n. 599, e' sostituito dal seguente:
"Sono escluse le costruzioni militari, da diporto, quelle effettuate per conto dello Stato, nonche' le unita' abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade".

10. L'espressione "Sulle navi mercantili nazionali" di cui al quarto comma dell'articolo 9 della legge 14 agosto 1982, n. 599, e' cosi' modificata: "Sulle navi nazionali".

Art. 3

1. L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 599, e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro della marina mercantile, tenuto conto dell'andamento delle commesse e della produzione nazionale, puo' proporre al CIPI, che si esprimera' nei successivi trenta giorni, modifiche di dette percentuali, anche per singole categorie di cantieri. Alle predette modifiche si provvede con decreto del Ministro della marina mercantile".

Art. 4

1. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 598, e' sostituito dal seguente:
"Sono esclusi dai benefici i lavori per importi che risultino inferiori a 100 milioni di lire".
La lettera a) del primo comma dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 598, e' sostituita dalla seguente:
"a) navi di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate, eccettuate quelle abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade; tale limite e' ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unita' a scafo metallico a tecnologia avanzata per trasporto di passeggeri, nonche' per le unita' abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia, che sono destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi;".
La lettera c) del primo comma dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 598, e' sostituita dalla seguente:
"c) galleggianti e costruzioni di interesse energetico, costruzioni antinquinamento, unita' per ricerche nonche' per lavori in mare, e relative pertinenze, compresi i moduli abitativi, tutti di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate".
L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 598, e' sostituito dal seguente:
"Sono esclusi i lavori effettuati su unita' militari, da diporto, nonche' su quelle appartenenti allo Stato".
La lettera c) del primo comma dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1982, n. 599, e' sostituita dalla seguente:
"c) galleggianti e costruzioni di interesse energetico, costruzioni antinquinamento, unita' per ricerche nonche' per lavori in mare, e relative pertinenze, compresi i moduli abitativi, tutti di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate".
L'articolo 2 della legge 14 agosto 1982, n. 598, e' sostituito dal seguente:
"Possono ottenere la concessione del contributo di cui all'articolo 1 le imprese che, in esercizio dal 1 gennaio 1967, abbiano continuato a svolgere la propria attivita' fino al 31 dicembre 1983 con sospensioni anche totali, purche' limitate nel tempo".
Il primo comma dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 599, e' sostituito dal seguente:
"Possono ottenere la concessione del contributo di cui all'articolo 3 i cantieri costruttori di navi mercantili destinate alla navigazione marittima indicate nel successivo articolo 5 che, in effettivo esercizio al 31 dicembre 1963, abbiano continuato la propria attivita' fino al 31 dicembre 1983 con sospensioni anche totali, purche' limitate nel tempo".
Il penultimo comma dell'articolo 13 della legge 14 agosto 1982, n. 599, e' sostituito dal seguente:
"Possono ottenere il contributo i cantieri che, in esercizio dal 1 gennaio 1967, abbiano continuato la propria attivita' fino al 31 dicembre 1983 con sospensioni anche totali, purche' limitate nel tempo".
Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui alla presente legge, il Ministro della marina mercantile, sentito il CIPI, classifica con proprio decreto i cantieri navali in maggiori, medi e minori.
Il decreto di cui al precedente comma e' emanato previo parere delle competenti commissioni permanenti della Camera e del Senato, le quali si pronunciano entro i termini fissati dai rispettivi regolamenti.

Art. 5

1. Le imprese che beneficiano dei contributi previsti dalla legge 14 agosto 1982, n. 598, e dalla legge 14 agosto 1982, n. 599, nonche' di quelli previsti dalla presente legge, devono presentare annualmente al Ministero della marina mercantile il bilancio approvato dagli organi statutari o, per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio, le risultanze contabili.

2. Il primo bilancio o le prime risultanze contabili da presentare, sia agli effetti delle leggi 14 agosto 1982, numeri 598 e 599, che agli effetti della presente legge, sono quelli relativi all'esercizio finanziario 1985.

3. La mancata presentazione del bilancio o delle risultanze contabili entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, comporta la sospensione della corresponsione del contributo a decorrere dal 1 luglio successivo alla scadenza del predetto termine.

4. Trascorsi due anni dalla data di sospensione di cui al precedente comma, qualora non venga presentata la documentazione nello stesso indicata, sara' dichiarata, con provvedimento del Ministro della marina mercantile, la decadenza dal contributo, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme gia' percepite, maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza, aumentato di due punti.

Art. 6

1. L'articolo 11 della legge 14 agosto 1982, n. 599, e' sostituito dal seguente:
"Nel caso di commesse di nuove costruzioni navali acquisite dai cantieri maggiori e medi in situazioni di crisi produttiva o aziendale, prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, e nel caso di commesse da parte dei Paesi in via di sviluppo, il Ministro della marina mercantile di concerto con quello del tesoro puo' elevare il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge del 20 per cento".

Art. 7

1. Il calcolo per riferire il contributo alla data del contratto o di inizio dei lavori, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 della presente legge, e' effettuato in sede di liquidazione finale, tenendo conto dei tempi con cui il contributo stesso e' effettivamente corrisposto, sulla base del tasso commerciale e per un periodo non superiore a 30 mesi per i cantieri maggiori, a 20 mesi per i cantieri medi e a 18 mesi per i cantieri minori.

2. Le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 12 della legge 14 agosto 1982, n. 599, come successivamente modificate, si applicano anche ai contratti di costruzione o di prima vendita stipulati fino al 31 dicembre 1983.

Art. 8

1. Per l'ammissione al contributo di cui all'articolo 16 della legge 14 agosto 1982, n. 599, le imprese interessate devono presentare le relative istanze entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le istanze devono essere corredate da un piano di investimento la cui attuazione abbia avuto inizio successivamente al 1 gennaio 1984.

3. Le iniziative ammesse a contributo devono essere ultimate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1988.

4. Per i cantieri maggiori e medi la misura del contributo e' elevata al 30 per cento dell'investimento.

5. Eventuali variazioni ai piani di investimento devono essere proposte entro il 31 dicembre 1986 e sono approvate con decreto del Ministro della marina mercantile.

6. Nei casi in cui risulti gia' disposta la concessione del contributo, le variazioni saranno assistibili nei limiti della contribuzione gia' determinata.

7. Le variazioni ai piani di investimento di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 14 agosto 1982, n. 599, non comunicate entro il 30 giugno 1983, possono essere presentate entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso l'ammontare del contributo non puo' superare quello corrispondente al piano di investimento originario.

Art. 9

1. Ai fini dell'applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 598, e della legge 14 agosto 1982, n. 599, l'espressione "piano di settore" e' sostituita dalla seguente: "linee programmatiche per favorire nel triennio 1984-1986 il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale".

2. Le parole "abilitate alla navigazione" di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1982, n. 599, sono soppresse.

3. L'articolo 12 nonche' il secondo comma dell'articolo 17 della stessa legge sono abrogati.

4. Le disposizioni di cui al terzultimo comma dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 599, abrogate dalla legge 26 luglio 1984, n. 396, non si applicano neanche ai contratti di costruzione stipulati antecedentemente al 1 gennaio 1984.

5. Il Ministro della marina mercantile puo' concedere alle imprese di demolizione navale, per la demolizione di navi di bandiera nazionale ed estera, iniziata nel periodo dal 1 gennaio 1984 al 31 dicembre 1986, un contributo fino al 12,50 per cento del prezzo contrattuale ritenuto congruo.

6. Sono esclusi dal beneficio di cui al comma precedente i contratti che risultino inferiori ad un importo di 100 milioni di lire.

Art. 10

1. Ai cantieri navali maggiori ammessi ai contributi di cui alla presente legge puo' essere concesso un contributo annuo nella misura del 12,50 per cento sugli immobilizzi in materiali, semilavorati e prodotti finiti, pertinenti all'attivita' di costruzione e riparazione di navi mercantili.

2. Le imprese interessate devono presentare, per la concessione del contributo, al Ministero della marina mercantile, entro il 31 marzo di ciascun anno, idonea documentazione relativa agli immobilizzi dell'anno precedente; da essi devono essere detratti soltanto gli eventuali acconti versati da committenti.

3. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno emanate disposizioni applicative del presente articolo.

Art. 11

1. Le abrogazioni, le modificazioni e le integrazioni normative di cui ai precedenti articoli, ove non sia diversamente disposto, si riferiscono esclusivamente a contratti conclusi oppure ad attivita' e iniziative intraprese successivamente al 1 luglio 1984.

2. Con le norme applicative previste dall'articolo 9 della legge 14 agosto 1982, n. 598, e dall'articolo 25 della legge 14 agosto 1982, n. 599, sono stabilite anche le modalita' di calcolo del grado di avanzamento dei lavori.