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Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Ad iniziare dall'entrata in vigore della presente legge, le misure degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, sono aggiornate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. L'importo e' aggiornato ogni tre anni, a partire dal mese di aprile del primo anno del triennio successivo, in base alla variazione risultante dai numeri indici delle retribuzioni contrattuali per dipendente degli impiegati civili dello Stato, che e' fornita, a richiesta, dall'Istituto centrale di statistica.

3. L'aggiornamento e' calcolato nella stessa misura percentuale risultante dal rapporto tra l'indice medio riferito all'anno immediatamente antecedente e quello riferito all'ultimo anno del triennio considerato nel precedente decreto. Le cifre risultanti sono arrotondate, per eccesso, alle mille lire.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, la variazione da considerare e' quella che risulta tra gli indici medi degli anni 1980 e 1984, e l'aggiornamento degli onorari e' determinato, con le modalita' indicate al primo comma, entro il mese di aprile 1985.

Art. 2

1. A copertura del maggior onere derivante ai comuni ed alle province per le elezioni amministrative dell'anno 1985 dall'applicazione della presente legge e' autorizzata, per lo stesso anno, la corresponsione da parte del Ministero dell'interno di un contributo di lire 30 miliardi.

2. Il contributo e' ripartito in proporzione al numero degli uffici elettorali di sezione, tenuto conto dell'abbinamento di elezioni comunali e provinciali.

3. Al relativo onere per l'anno 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 aprile 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SCALFARO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI