Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 marzo 1985, n. 43, recante modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 1 marzo 1985, n. 43, recante modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi, e' convertito in legge con la seguente modificazione:
2. L'articolo 2 e' soppresso.
Art. 2
1. Alla tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, concernente i prodotti petroliferi da ammettere in esenzione di imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine sotto l'osservanza delle norme prescritte, alla lettera H), "Prodotti petroliferi", dopo il n. 6 e' inserito il seguente:
"7) destinati, senza subire trasformazione, ad essere impiegati nella preparazione di colle e mastici e di vernici".
2. Nelle lettere M), n. 1), N), n. 1), P), n. 3), R), n. 2), della tabella A di cui al comma 1, sono soppresse le parole: "e dalla fabbricazione di vernici". Nelle lettere S), n. 1), T), n. 2), ed U), della stessa tabella A, sono soppresse le parole: "di vernici,".
3. Dall'entrata in vigore della presente legge sono soppresse le lettere C) ed I) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni.
4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle controversie, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, concernenti l'applicazione dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine sulle miscele di idrocarburi assimilabili a prodotti petroliferi utilizzate nelle fabbricazioni di colle e mastici e di vernici.
Art. 3
1. L'imposta erariale di consumo sul gas metano usato come carburante per l'autotrazione e la corrispondente sovrimposta di confine, istituite con il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, sono soppresse.
Art. 4
1. La sanzione amministrativa prevista dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, viene fissata nel pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 500.000.
Art. 5
1. Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 864, e del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 22, e restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 aprile 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
VISENTINI, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI