Riconoscimento di taluni benefici economici a determinate categorie di docenti degli istituti d'istruzione di secondo grado
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Ai docenti di ruolo di cui al sesto comma dell'articolo 50 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e ai docenti di ruolo degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, gia' inquadrati nella sesta qualifica funzionale ai sensi della medesima legge 11 luglio 1980, n.
2. 312, in servizio alla data del 1 febbraio 1981, anche se cessati dal servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, che, a far data dal 1 febbraio 1981, abbiano maturato, rispettivamente, sedici anni di anzianita' di servizio e piu' di diciotto anni di servizio, compete il beneficio previsto dall'articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271.
3. Tale beneficio compete a decorrere dalla data di attribuzione della classe di stipendio conseguita al maturare di detta anzianita'.
4. Il beneficio suddetto compete anche ai docenti indicati nel precedente comma, che maturino l'anzianita' in esso prevista successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 aprile 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI