Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Istituzione dell'ente
1. E' istituito l'ente "Ferrovie dello Stato".
2. L'ente ha personalita' giuridica ed autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria, ai sensi dell'articolo 2093, secondo comma, del codice civile, nei limiti stabiliti dalla presente legge ed e' posto sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti.
3. L'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi - beni, partecipazioni, gestioni speciali - gia' di pertinenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Art. 2 Finalita'
1. L'ente "Ferrovie dello Stato" provvede con criteri di economicita' e di efficienza e nel rispetto dei principi della normativa comunitaria:
a) all'esercizio delle linee della rete ferroviaria gia' gestite dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nonche' all'esercizio delle linee che saranno affidate alla gestione statale;
b) all'esercizio del servizio traghetto fra terminali ferroviari;
c) al potenziamento ed all'ammodernamento degli impianti, delle linee e dei mezzi ed alla costruzione di nuove linee ferroviarie di cui debba assumere l'esercizio;
d) alle attivita' di ricerca scientifica e tecnologica nelle materie di cui alle lettere precedenti, in coordinazione con gli enti ed i soggetti preposti alla ricerca statale;
e) alla promozione di attivita' strumentali all'acquisizione e all'incremento del traffico ferroviario;
f) all'integrazione del sistema ferroviario con gli altri sistemi di trasporto mediante l'adozione delle tecniche intermodali;
g) all'esercizio dei servizi sostitutivi o integrativi, sia ferroviari sia di traghetto, nonche' degli altri servizi gia' svolti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in base a disposizioni di legge;
h) a partecipare, anche in posizione minoritaria, a societa' o enti operanti in Italia o all'estero, aventi per fini l'acquisizione e l'incremento dei trasporti per ferrovia, la ricerca applicata nel campo ferroviario, l'esercizio di attivita' complementari, accessorie o, comunque, connesse con quelle ferroviarie, lo svolgimento di attivita' coordinate in materia di trasporti , nonche' la progettazione esecutiva e la costruzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie per il sistema alta velocita', per le quali il recupero e la remunerazione del capitale investito avviene attraverso lo sfruttamento economico effettuato da parte della societa' stessa. Ad essa in nessun caso possono partecipare fornitori e costruttori interessati alla realizzazione degli investimenti effettuati dalla societa'. L'esercizio delle infrastrutture cosi' realizzate e' riservato alla gestione unitaria dell'ente 'Ferrovie dello Stato';
i) ad affidare a societa' o enti, cui partecipi ai sensi della precedente lettera h), ovvero ad altre imprese, l'esercizio dei servizi sostitutivi o integrativi, di cui alla lettera g), nonche' la gestione di particolari settori di attivita' che non ritenga conveniente, per ragioni organizzative, funzionali od economiche, gestire direttamente;
l) a partecipare, anche in posizione minoritaria, a societa' o enti con sede legale all'estero, operanti anche in altri Paesi, aventi per finalita' la fornitura a terzi di materiale connesso all'attivita' di trasporto ferroviario, la consulenza e l'assistenza tecnica, lo studio, la progettazione, la costruzione e la gestione temporanea nella fase di avviamento delle linee o infrastrutture ferroviarie in territorio estero;
m) a reperire mezzi finanziari, per le necessita' dell'impresa, mediante la contrazione di mutui o l'assunzione di obbligazioni sul mercato nazionale o estero, previa autorizzazione del Ministro dei trasporti, di concerto con quello del tesoro e con garanzia dello Stato secondo le disposizioni vigenti.
Art. 3 Poteri del Ministro
1. Spetta al Ministro dei trasporti:
1) indicare, in coerenza con gli indirizzi generali della politica dei trasporti, gli obiettivi che la gestione ferroviaria deve perseguire;
2) vigilare che la gestione si svolga nel rispetto degli indirizzi generali indicati;
3) approvare, di concerto con il Ministro del tesoro, i bilanci, i programmi di attivita' annuali e poliennali deliberati dal consiglio di amministrazione dell'ente;
4) autorizzare, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ente all'assunzione e cessione delle partecipazioni a societa' ed enti di cui all'articolo 2, lettere h) ed l);
5) proporre la nomina o la revoca del presidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione;
6) promuovere la procedura di scioglimento del consiglio di amministrazione;
7) esercitare tutti gli altri poteri che la legge attribuisce alla sua specifica competenza in relazione al trasporto ferroviario che non siano incompatibili con le disposizioni della presente legge.
Art. 4 Organi dell'ente
1. Sono organi dell'ente "Ferrovie dello Stato":
1) il presidente;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il collegio dei revisori dei conti;
4) il direttore generale.
Art. 5 Il presidente
1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne dirige i lavori, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio.
2. In caso di assenza o di impedimento, il presidente e' sostituito dal vicepresidente. Determinati poteri inerenti alla rappresentanza legale dell'ente possono essere dal presidente delegati a consiglieri di amministrazione, al direttore generale e a funzionari centrali e periferici, sentito il consiglio di amministrazione.
Art. 6 Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da dodici consiglieri scelti tra persone di comprovata cultura amministrativa, tecnica ed economica nel settore dei trasporti e/o di particolare capacita' nell'organizzazione e nella gestione di aziende, enti e societa'.
2. Il consiglio e' integrato, con funzioni consultive, da un rappresentante dello stato maggiore dell'Esercito e da un avvocato dello Stato.
3. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, restano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta.
4. I dipendenti dell'ente nominati nel consiglio sono collocati in aspettativa e hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro nella qualifica maturata al momento della nomina, salve le progressioni automatiche previste dai contratti di lavoro.
5. Nei confronti dei componenti indicati nel primo comma trova applicazione la disciplina prevista dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, in materia di controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici.
Art. 7 Attribuzioni del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' preposto alla gestione dell'ente. In particolare esso:
1) delibera la nomina del direttore generale e dei vice direttori generali;
2) delibera i bilanci dell'ente;
3) delibera i piani annuali e poliennali di attivita' nonche' i piani di recupero di produttivita';
4) formula i programmi straordinari ed i piani di investimento e finanziamento annuali e poliennali;
5) delibera, su proposta del direttore generale, l'istituzione e l'organizzazione dei servizi, degli uffici e delle unita' operative;
6) delibera gli acquisti, le modifiche e le cessioni di partecipazioni societarie nonche' gli affidamenti e relative revoche, indicati alle lettere h), i) ed l) dell'articolo 2;
7) ratifica i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal direttore generale;
8) delibera l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui e prestiti;
9) delibera gli impegni di spesa che non deleghi ad altri organi od uffici;
10) predispone le condizioni generali di contratto che disciplinano, nel rispetto delle norme comunitarie, le forniture, gli appalti, i contratti di maggior rilevanza, i relativi limiti di valore e di materia;
11) approva l'istituzione e la soppressione dei servizi di trasporto integrativi e sostitutivi;
12) delibera le nomine dei dirigenti previo parere obbligatorio del direttore generale;
13) delibera la sessione e l'acquisto di beni immobili;
14) formula le richieste al Ministro dei trasporti di soppressione di obblighi di servizio pubblico, di compensazione per tariffe sociali, di normalizzazione di conti e di aiuti di cui ai regolamenti della Comunita' economica europea, nonche', previa individuazione ed evidenziazione dei centri di costo e predisposizione di specifici programmi di risanamento, dell'eventuale sovvenzione straordinaria di equilibrio di cui al quarto comma, lettera d), dell'articolo 17;
15) nomina nella prima seduta utile, tra i propri componenti, il vicepresidente.
Art. 8 Scioglimento del consiglio di amministrazione
1. In caso di irregolarita' o deficienze tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo o la normale efficienza economico-finanziaria dell'impresa ferroviaria, o per ripetute inosservanze delle direttive del Ministro dei trasporti, il consiglio di amministrazione puo' essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti. In tal caso i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione sono attribuiti ad un amministratore straordinario, nominato con lo stesso decreto di scioglimento del consiglio di amministrazione.
2. La normale efficienza economico-finanziaria e' comunque da ritenersi compromessa quando per due armi consecutivi l'ente denunci a consuntivo un disavanzo, nonostante la sovvenzione straordinaria di cui al quarto comma, lettera d), del successivo articolo 17.
3. Entro tre mesi dalla nomina dell'amministratore straordinario deve essere ricostituito il consiglio di amministrazione dell'ente, al quale spetta in via prioritaria stabilire un piano finanziario da adottare per il riassorbimento del disavanzo del bilancio.
Art. 9 Il direttore generale
1. Il direttore generale e' nominato dal consiglio di amministrazione ed e' scelto tra i dirigenti dell'ente o tra persone aventi specifiche capacita' tecnico-economiche nel settore dei trasporti.
2. Dura in carica cinque anni e puo' essere confermato per non piu' di una volta.
3. Il dipendente della pubblica amministrazione o dell'ente nominato direttore generale ha diritto alla conservazione del posto nella qualifica maturata al momento della nomina, salve le progressioni automatiche previste dai contratti di lavoro.
4. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale propone l'emanazione di provvedimenti che ritiene necessari; cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso; sovraintende all'attivita' di tutti gli uffici assicurando il coordinamento operativo dei servizi, delle articolazioni territoriali e delle strutture speciali e l'unita' di indirizzo tecnico-amministrativo; puo' proporre al consiglio di amministrazione la nomina di due o piu' vicedirettori generali; esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio.
5. Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuita' e la sicurezza dell'esercizio. Tali provvedimenti debbono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.
Art. 10 Cause di incompatibilita'
1. E' causa di incompatibilita' con le cariche di presidente, di componente del consiglio di amministrazione o di direttore generale:
1) avere, all'atto della nomina, vertenze in corso con l'ente;
2) essere proprietario o comproprietario, amministratore o sindaco o ricoprire altra carica simile, anche non retribuita, essere consulente o dipendente di imprese esercenti attivita' che, nei riguardi di quelle svolte dall'ente, siano comunque in contrasto, concorrenti o connesse, oppure di imprese che con l'ente abbiano contratti per lavori, servizi o forniture. Tale incompatibilita' sussiste anche quando l'ente abbia la gestione della partecipazione azionaria in dette imprese.
2. Non possono, inoltre, appartenere contemporaneamente al consiglio di amministrazione i parenti o gli affini sino al terzo grado, i coniugi, l'affiliante e l'affiliato; la incompatibilita' colpisce il componente meno anziano di eta'.
Art. 11 Decadenza dalle cariche - Dimissioni - Stato giuridico
1. Si decade dalle cariche di presidente, di componente del consiglio di amministrazione e di direttore generale quando si verifica una delle cause di incompatibilita' espressamente indicate dalla presente legge, nonche' quelle di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14.
2. I componenti del consiglio di amministrazione di cui al primo comma del precedente articolo 6 incorrono inoltre nella decadenza quando non intervengano, senza motivo, a tre sedute consecutive.
3. Gli organi competenti alla nomina procedono alla dichiarazione di decadenza o all'accettazione delle dimissioni del presidente, degli altri componenti del consiglio di amministrazione, del direttore generale e dei vice direttori.
4. Tutte le controversie che vengono proposte dai titolari di organi dell'ente, in dipendenza della loro nomina e revoca ed in relazione alla loro carica, anche se afferenti a diritti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.