diritto.io

Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le societa' e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle societa' con azioni quotate in borsa e delle societa' per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio

Testo vigente

Art. 12

1. Per le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della presente legge, le comunicazioni da effettuare in base alle innovazioni introdotte dall'articolo 7 e alle previsioni dell'articolo 9 devono essere eseguite entro tre mesi dalla data medesima.

Art. 13

1. L'ultimo comma dell'articolo 2429-bis del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle societa' con azioni quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa con apposito regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto".

Art. 14

1. L'ultimo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e ulteriormente modificato dall'articolo 51 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' sostituito dal seguente:
"I soggetti che non eseguono le dichiarazioni e comunicazioni prescritte dal presente articolo nei termini ivi stabiliti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni; ove le eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; ove eseguano dichiarazioni e comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni".

Art. 15

1. Il terzo comma dell'articolo 18-ter del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, aggiunto dall'articolo 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e' sostituito dai seguenti:
"Con decorrenza dall'entrata in vigore di apposito regolamento deliberato dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, le sollecitazioni del pubblico risparmio effettuate mediante attivita', anche di carattere promozionale, svolte in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento, sono soggette ad autorizzazione della Commissione predetta da rilasciarsi, in via generale, per ciascuna societa' richiedente. La Commissione autorizza altresi', secondo criteri previsti dal regolamento, con lo stesso provvedimento o successivamente, la sollecitazione del pubblico risparmio in sedi secondarie individuate; l'attivita' svolta presso le sedi secondarie autorizzate e' equiparata all'attivita' svolta presso la sede legale o amministrativa principale. L'attivita' svolta da aziende e istituti di credito presso le proprie dipendenze si considera come svolta presso la sede legale o amministrativa principale.
Le istanze intese ad ottenere le autorizzazioni di cui al precedente comma si intendono accolte qualora le autorizzazioni non vengano negate con provvedimento comunicato ai soggetti interessati entro novanta giorni dalla presentazione delle domande. Ove entro detto termine siano richiesti ulteriori informazioni o elementi integrativi, il termine stesso e' interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni o elementi integrativi decorre, per una sola volta, un nuovo termine di trenta giorni.
Il regolamento deve in ogni caso disciplinare i requisiti dei soggetti richiedenti l'autorizzazione, l'entita' e le forme della garanzia da prestarsi da detti soggetti, in relazione alla responsabilita' per i danni che possano essere cagionati a terzi da fatto illecito commesso nell'esercizio delle incombenze ad essi affidate da coloro che, a qualunque titolo, operano nell'interesse dei soggetti autorizzati, nonche' i casi di sospensione e di revoca della autorizzazione. Il regolamento deve contenere altresi' disposizioni intese a consentire ai soggetti che gia' svolgono attivita' di sollecitazione del pubblico risparmio di continuare a svolgere tale attivita' per un periodo non superiore a novanta giorni entro il quale gli stessi devono uniformarsi alle prescrizioni del regolamento. La violazione delle disposizioni contenute nel regolamento e' punita a norma del quinto comma del precedente articolo 18".

2. Il regolamento di cui al precedente comma dovra' essere emanato nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine senza che la Commissione abbia deliberato, il regolamento e' adottato, nei successivi trenta giorni, da apposito commissario ad acta nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Decorsi inutilmente i termini suddetti e fino alla emanazione del predetto regolamento e' vietata ogni sollecitazione del pubblico risparmio effettuata mediante attivita', anche di carattere promozionale, svolta in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del
proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento.

3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e'
punita a norma del quinto comma dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

Art. 16

1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, aggiunto dall'articolo 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"La stessa disciplina si applica:
a) ai soggetti emittenti valori mobiliari per i quali altri solleciti il pubblico risparmio;
b) ai soggetti i quali debbano detenere, possedere o amministrare valori mobiliari per conto e comunque nell'interesse degli acquirenti, quando l'acquisto avvenga a seguito di sollecitazione del pubblico risparmio e l'obbligo a carico degli acquirenti sia posto come modalita' dell'operazione".

Art. 17

1. Nel terzo comma dell'articolo 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77, sono soppresse le parole: "delle quote di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di cui agli articoli da 1 a 10 della presente legge".

2. Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 12, quarto comma, della legge 23 marzo 1983, n. 77, cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla medesima data nei confronti delle operazioni gia' in corso all'entrata in vigore della legge 23 marzo 1983, n. 77, si applicano gli articoli 18, 18-bis, 18-ter e 18-quater del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni.

Art. 19

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, non si applicano per la durata di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Durante tale periodo la deliberazione dell'assemblea che approva il bilancio delle societa' con azioni quotate in borsa puo' essere impugnata, per quanto riguarda il contenuto del bilancio e le sue valutazioni, anche dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, nel termine di sei mesi dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

Art. 20

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, e' sostituito dal seguente:
"ART. 8 - Ammissione dei titoli alla quotazione di borsa. Le societa' e gli enti nazionali ed esteri che intendano ottenere la ammissione dei propri titoli alla quotazione di borsa devono produrre alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa formale istanza deliberata dagli organi sociali competenti.
La Commissione delibera in via generale o per singole borse, sentiti in quest'ultimo caso la deputazione di borsa e il comitato direttivo degli agenti di cambio, i requisiti per l'ammissione su domanda e d'ufficio, anche per categorie di titoli o di emittenti, con particolare riguardo al minimo di capitale o di patrimonio netto richiesto, al grado di diffusione dei titoli fra il pubblico ed alla loro redditivita'. Puo' inoltre stabilire che, ai fini della ammissione a quotazione, il bilancio almeno dell'ultimo esercizio annuale della societa' emittente sia certificato a norma dell'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Per le societa' e gli enti di diritto estero la Commissione puo' riconoscere forme equivalenti di revisione o certificazione. L'ammissione di un titolo alla quotazione di borsa puo' essere subordinata dalla Commissione, nel solo interesse degli investitori, a condizioni particolari che debbono essere comunicate al richiedente.
La Commissione determina in via generale le modalita' di presentazione delle domande e le relative forme di pubblicita', i documenti e gli elementi informativi che devono essere forniti dagli enti richiedenti in allegato alla domanda e quelli che devono essere resi pubblici prima dell'inizio delle negoziazioni di borsa, fissando le modalita' di trasmissione e quelle della pubblicazione. Un prospetto informativo contenente dati e notizie sulla societa' o l'ente i cui titoli sono stati ammessi alla quotazione di borsa deve essere pubblicato, a cura del richiedente, prima della data stabilita per l'inizio delle negoziazioni. I contenuti e le modalita' di pubblicazione del prospetto informativo sono determinati dalla Commissione in via generale. Per i titoli gia' quotati presso altra borsa o ammessi alla negoziazione nel mercato ristretto, la Commissione puo' concedere l'ammissione in base alla semplice domanda o richiedere una documentazione e informazione ridotte.
I regolamenti contenenti le disposizioni di cui ai due commi
precedenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La Commissione delibera, con provvedimento motivato, previo parere
della deputazione di borsa e del comitato direttivo degli agenti di cambio competenti, accertando la ricorrenza delle condizioni di legge, la sussistenza dei requisiti richiesti e l'osservanza degli adempimenti prescritti ai sensi del terzo comma.
Per l'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti commi la Commissione puo' avvalersi dei poteri previsti dall'articolo 3, lettera c), sub articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216.
La Commissione, sentiti la deputazione di borsa ed il comitato direttivo degli agenti di cambio, dispone la sospensione o la revoca dell'ammissione quando lo richieda l'esigenza di tutela del pubblico risparmio ovvero in caso di prolungata carenza di negoziazione o nel caso di mancata certificazione, a norma dell'articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, dei bilanci di due esercizi annuali successivi della societa' emittente o in altri casi di particolare gravita'. La deputazione di borsa ed il comitato direttivo degli agenti di cambio segnalano tempestivamente alla Commissione il verificarsi di tali circostanze.
La Commissione delibera l'ammissione dei titoli per i quali la legge prevede la quotazione di diritto. Essa delibera altresi', con il regolamento di cui al quarto comma del presente articolo, i requisiti per l'ammissione alla quotazione delle azioni per le quali la legge prevede la quotazione di diritto e delibera inoltre la sospensione e la revoca di tale quotazione.
Le determinazioni della Commissione sulla domanda di ammissione alla quotazione ufficiale devono essere comunicate ai richiedenti entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, ovvero dallo spirare del termine di offerta al pubblico, se successivo.
Trascorso detto termine, la domanda si intende respinta.
Eventuali richieste di chiarimenti, dati o informazioni aggiuntive da parte della Commissione non interrompono il suddetto termine.
La Commissione puo' respingere la domanda di ammissione alla quotazione ufficiale, se ritiene l'ammissione contraria all'interesse del pubblico.
I titoli emessi dalle regioni, dalle province e dai comuni, nonche' da loro aziende e consorzi, sono ammessi a quotazione con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Commissione e, per i titoli emessi dalle province e dai comuni, nonche' da loro aziende e consorzi, sentito altresi' il competente organo regionale di controllo sugli enti locali.
I titoli emessi da Stati esteri o da enti internazionali sono ammessi a quotazione con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, sentita la Commissione.
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai titoli emessi da societa' o enti soggetti alla legislazione di uno Stato membro delle Comunita' europee ovvero da enti soggetti all'ordinamento comunitario".
Il Ministro del tesoro e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, nell'ambito delle rispettive competenze, prestano alle autorita' degli Stati membri delle Comunita' europee, competenti all'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale di borsa, la necessaria cooperazione, a tal fine comunicando e ricevendo le informazioni richieste. E' abrogato l'articolo 13 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Art. 22

1. Sono inefficaci le clausole degli atti costitutivi di societa' per azioni, le quali subordinano gli effetti del trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali.

Art. 25

1. Il secondo comma dell'articolo 64 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, e' punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a lire venti milioni.
Si applica l'articolo 35 del codice penale. In ogni caso e' dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti".

Art. 26

1. L'articolo 48 della legge 7 agosto 1982, n. 526, si applica ai possessori di titoli, comunque denominati, rappresentanti quote di capitale delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, che percepiscono utili distribuiti dagli stessi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 giugno 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA, Ministro del Tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI