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Ammodernamento e rinnovamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per assicurare l'efficienza del servizio dei fari e del segnalamento marittimo il Ministro della difesa e' autorizzato a predisporre e realizzare, nel quinquennio 1985-1989, un programma di ammodernamento e adeguamento infrastrutturale e di rinnovamento delle apparecchiature, delle attrezzature e dei mezzi navali e di trasporto terrestre.

2. Il programma e' comunicato alle Camere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del programma.

Art. 2

1. Per i progetti e i contratti nonche' per gli atti di concessione e le convenzioni necessari per l'attuazione del programma di cui al precedente art. 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 2, terzo, quarto e quinto comma, della legge 22 marzo 1975, n. 57. Il comitato di cui all'articolo 2 della predetta legge e' integrato con l'ispettore del servizio dei fari e del segnalamento marittimo e, per gli affari relativi alle opere di competenza della direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio del Ministero della difesa, col titolare di quest'ultima direzione generale.

2. Il parere del comitato e' obbligatorio ma non vincolante.

3. Copia del verbale di ogni seduta del comitato e' trasmessa dal Ministro della difesa alle commissioni competenti del Parlamento.

4. E' riconosciuta all'Amministrazione militare la facolta' di cui all'art. 3 della legge 22 marzo 1975, n. 57.

Art. 3

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge e' valutato complessivamente in 64 miliardi di lire.

2. Alla copertura dell'onere di lire 11 miliardi previsto per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, sul capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1985 all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La quota di spesa per ciascuno degli anni successivi al 1987 e' determinata con la legge finanziaria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 giugno 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SPADOLINI, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI