Immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Alla copertura dei posti di addetto al servizio automezzi dell'Amministrazione giudiziaria vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo del personale della carriera ausiliaria si provvede, in deroga alle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, mediante concorso per titoli, integrato da una prova pratica di idoneita' tecnica, riservato agli autisti assunti entro il 1° giugno 1984 ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861, ancorche' non piu' in servizio, che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di eta' e siano in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 2 e successive modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 2
1. All'onere derivante dal precedente articolo 1, valutato in annue lire 750 milioni, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1501 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1985 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 luglio 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI