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Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il pegno sui prosciutti a denominazione d'origine tutelata puo' essere costituito dagli operatori qualificati come produttori dalle leggi sulla tutela della denominazione d'origine o dai relativi regolamenti di esecuzione, oltre che con le modalita' previste dall'articolo 2786 del codice civile, con l'apposizione sulla coscia a cura del creditore pignoratizio, in qualunque fase della lavorazione, di uno speciale contrassegno indelebile e con la contestuale annotazione su appositi registri vidimati annualmente.

2. Il contrassegno e le relative modalita' di applicazione, i registri e la loro tenuta debbono essere conformi ai modelli ed alle previsioni approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta dei consorzi incaricati della vigilanza sulla applicazione delle leggi sulla denominazione d'origine.

Art. 2

1. Il debitore puo' disporre dei prosciutti come sopra costituiti in pegno ai soli fini della lavorazione nel rispetto delle norme fissate dalle leggi di tutela e dai regolamenti e assume in relazione ad essi gli obblighi e le responsabilita' del depositario.

2. Il creditore ha diritto di ispezionare i prosciutti e di ritirare i campioni necessari per controllarne - in contraddittorio con il debitore e col terzo affidatario ai sensi dell'articolo 5 - la qualita' ed il rispetto delle norme di lavorazione.

Art. 3

1. In caso di vendita dei prosciutti sottoposti a pegno ai sensi della presente legge, non puo' essere eseguita la tradizione al compratore se prima non sia stato soddisfatto il creditore pignoratizio, o senza il suo consenso che deve risultare da annotazione sui registri di cui all'articolo 1.

2. Il creditore pignoratizio potra' anche richiedere la assegnazione dei prosciutti oggetto del pegno ai sensi dell'articolo 2798 del codice civile.

Art. 4

1. L'estinzione, totale o parziale, della operazione viene annotata nei registri previsti dall'articolo 1 a cura del creditore pignoratizio e fatta constatare mediante annullamento del contrassegno di cui al precedente articolo 1, da effettuarsi a cura del creditore soddisfatto entro tre giorni dal pagamento.

2. Le modalita' dell'annullo sono stabilite nello stesso decreto previsto dall'articolo 1 per l'approvazione del contrassegno e dei registri.

Art. 5

1. Il creditore puo' domandare al giudice il sequestro dei prosciutti dati in pegno qualora il debitore non si attenga alle norme di lavorazione e per ogni altro grave motivo.

2. In tale caso i prosciutti vengono affidati al creditore o ad un terzo dallo stesso indicato.

Art. 6

1. Nella ipotesi di cui all'articolo 2795 del codice civile, la richiesta di vendita anticipata puo' essere presentata sia dal debitore che dal creditore.

2. La vendita anticipata puo' comunque essere effettuata senza necessita' di autorizzazione giudiziaria in caso di consenso scritto delle parti.

3. La vendita di cui agli articoli 2796 e 2797 del codice civile e' effettuata presso lo stabilimento del debitore ovvero, quando ricorra la ipotesi di cui all'articolo 5, secondo comma, presso il creditore o il terzo depositario.

Art. 7

1. Si applicano al pegno come sopra costituito tutte le norme del codice civile relative a tale istituto in quanto compatibili.

Art. 8

1. Le parti - creditore e debitore - alla scadenza del credito possono convenire la protrazione della data di scadenza fermo restando il pegno, provvedendo all'annotazione della maggiore durata sui registri di cui all'articolo 1.

Art. 9

1. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, l'alterazione e la contraffazione, l'uso e l'annullamento illecito del contrassegno di cui agli articoli 1 e 4 sono equiparati alla fattispecie prevista e punita dall'articolo 9 della legge 4 luglio 1970, n. 506.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 luglio 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI