Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunita' europee
Testo vigente
Titolo I
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' istituita la professione sanitaria di odontoiatra che viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato ....
Art. 2
1. Formano oggetto della professione di odontoiatra le attivita' inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonche' alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche.
2. Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all'esercizio della loro professione e possono esercitare le attivita' di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso.
Art. 3
1. Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, per coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria, hanno carattere specificatamente professionale.
2. I relativi programmi e le norme concernenti lo svolgimento sono determinati con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.
Art. 4
1. Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi e' istituito un separato Albo professionale per l'iscrizione di coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale conseguita a seguito di superamento di apposito esame di Stato.
2. A tale Albo hanno facolta' di iscrizione i soggetti indicati al successivo articolo 20.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 MARZO 2023, N.34, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 MAGGIO 2023, N. 56.
4. L'odontoiatra iscritto all'Albo ha la facolta' di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.1
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 FEBBRAIO 2003 N. 14
Art. 6
1. L'Ordine provinciale dei medici-chirurghi e la Federazione nazionale dei medici-chirurghi assumono rispettivamente la denominazione di "Ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri" e di "Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri".
2. La composizione dei Consigli direttivi degli ordini provinciali e del Comitato centrale della Federazione nazionale di cui al primo comma dell'articolo 2 ed al secondo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e' aumentata rispettivamente di due membri iscritti all'Albo degli odontoiatri.
3. Detta composizione e' ulteriormente aumentata di una unita' per ogni mille nuovi iscritti nell'Albo degli odontoiatri oltre i primi mille iscritti, con il limite massimo di cinque componenti aggiuntivi, per i Consigli direttivi, e, oltre i primi diecimila iscritti, di una unita' per ogni diecimila nuovi iscritti per il Comitato centrale della Federazione nazionale, con il limite massimo di quattro componenti aggiuntivi.
4. Qualora nel Consiglio direttivo dell'Ordine del Comitato centrale non risulti eletto un numero di iscritti nell'Albo degli odontoiatri almeno pari al maggior numero di componenti previsto dal comma precedente, agli ultimi degli eletti tra gli iscritti nell'Albo dei medici-chirurghi subentrano di diritto gli iscritti nell'Albo degli odontoiatri che hanno registrato il maggior numero di voti.
5. Il presidente del seggio elettorale da' attuazione alla disposizione di cui sopra in sede di proclamazione dei risultati delle elezioni.
6. Per l'elezione del Comitato centrale della Federazione nazionale ciascun presidente di Ordine provinciale dispone di un voto per ogni 200 iscritti o frazione di 200 iscritti complessivamente negli Albi dei medici-chirurghi e degli odontoiatri.
7. All'articolo 17, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, va aggiunta la seguente lettera:
"e) per l'esame degli affari concernenti la professione di odontoiatra, un ispettore generale medico e otto odontoiatri di cui cinque effettivi e tre supplenti".
8. In seno ai Consigli direttivi degli ordini provinciali ed al Comitato centrale della Federazione nazionale sono istituite commissioni costituite da componenti medici e da componenti odontoiatri iscritti ai rispettivi Albi professionali.
9. Le commissioni esercitano le attribuzioni di cui alle lettere f) e g) dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' alla lettera c) del medesimo articolo, quando le designazioni riguardino competenze della specifica professione.
10. La commissione per gli iscritti all'Albo dei medici-chirurghi si compone dei membri del Consiglio dell'Ordine iscritti al medesimo Albo.
11. La commissione per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri si compone di cinque i membri iscritti nel medesimo albo, eletti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni. I primi eletti entrano a far parte del Consiglio dell'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri a norma dei precedenti commi secondo e terzo.
Titolo II. Disposizioni relative al diritto di stabilimento
Art. 7
1. Ai cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee che esercitano una attivita' professionale nel campo della odontoiatria con le denominazioni di cui all'allegato A alla presente legge, e che sono in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato B, e' riconosciuto il titolo di odontoiatra ed e' consentito l'esercizio della relativa attivita' professionale, definita al precedente articolo 2.
2. Ai cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato C, e' riconosciuto il titolo di odontoiatra specialista, subordinatamente alla istituzione in Italia della corrispondente specializzazione.
3. L'uso dei predetti titoli e delle relative abbreviazioni e' consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformita' alle corrispondenze dei titoli stessi precisate negli allegati B e C.
4. Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge sono modificati con decreto del Ministro della sanita' di concerto con
il Ministro della pubblica istruzione in conformita' delle direttive comunitarie.
Art. 8
1. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione di odontoiatra l'interessato deve presentare al Ministero della sanita' domanda in lingua italiana in carta da bollo corredata dai seguenti documenti:
a) uno dei titoli previsti dall'allegato B in originale o in copia autentica;
b) un certificato di buona condotta, ovvero un certificato di moralita' e di onorabilita', o equipollente, rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza; qualora detto Stato ai fini dell'esercizio della professione non richieda tale certificato, l'interessato deve presentare un estratto del casellario giudiziario ovvero un documento equipollente rilasciato dalla competente autorita' dello Stato stesso.
2. Qualora l'interessato chieda anche il riconoscimento del titolo di odontoiatra specialista, egli dovra' presentare uno dei titoli previsti dall'allegato C, in originale o copia autentica.
3. La documentazione di cui alla predetta lettera b) deve portare una data non anteriore di piu' di tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda.
Art. 9
1. Il Ministero della sanita', d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, accerta la regolarita' della domanda e della relativa documentazione entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda stessa, e provvede alla sua trasmissione all'Ordine professionale corrispondente alla provincia indicata dall'interessato, dandone comunicazione al medesimo.
2. Il Ministero della sanita', nel caso di fondato dubbio circa l'autenticita' dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, svolge i necessari accertamenti presso la competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza e chiede conferma della autenticita' degli stessi, nonche' del possesso, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione prescritti.
3. Nel caso in cui il Ministero della sanita' venga a conoscenza di fatti gravi e specifici, verificatisi fuori del territorio nazionale, che possano influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, domanda al riguardo informazioni, tramite il Ministero degli affari esteri, alla competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza.
4. Per il periodo di tempo necessario ad acquisire tali informazioni il termine di cui al primo comma e' sospeso. La sospensione non puo' eccedere i tre mesi.
5. La procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.
6. Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanita' deve essere motivato.
7. L'Ordine professionale competente, nel termine di un mese dalla data di ricezione della domanda, corredata dalla documentazione inviata dal Ministero, completa la procedura per l'iscrizione all'Albo stabilita dalle vigenti norme di legge.
8. Il cittadino di altri Stati membri delle Comunita' che abbia ottenuto l'iscrizione all'Albo professionale ha gli stessi diritti ed e' soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari previsti per gli odontoiatri italiani.
Art. 10
1. Il Ministero della sanita' comunica all'autorita' competente dello Stato di origine o provenienza le sanzioni disciplinari adottate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri delle Comunita' europee, autorizzati ad esercitare la professione di odontoiatra ai sensi dell'articolo 8, nonche' quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione.
2. A tal fine l'Ordine professionale competente da' comunicazione al Ministero della sanita' di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.
Art. 11
1. Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche agli odontoiatri che intendono svolgere la loro attivita' nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.
2. L'istituzione del rapporto di lavoro fra gli odontoiatri cittadini di altri Stati membri delle Comunita' europee e le strutture sanitarie pubbliche e' disciplinata dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.