Interpretazione autentica degli articoli 33, 34 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Gli articoli 33, 34 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si intendono riferiti anche ai docenti incaricati dei corsi straordinari dell'Accademia nazionale di danza.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 luglio 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI