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Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Ad integrazione del contributo previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659, i partiti politici hanno diritto ad un contributo di lire 15.000 milioni a titolo di ulteriore concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1984.

Art. 3

1. All'articolo 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
"Nel termine di cui al precedente comma il presidente del consiglio regionale e' tenuto a comunicare alla Presidenza della Camera dei deputati i voti ottenuti da tutte le liste che hanno partecipato alla consultazione elettorale, la copia del verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale relativo all'accettazione dei contrassegni di lista che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale e copia dei contrassegni medesimi, nonche' l'elenco delle liste che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale".

Art. 4

1. All'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al settimo comma le parole: "31 gennaio" sono sostituite dalle parole: "31 marzo";

  2. b) dopo il settimo comma sono aggiunti i seguenti:
    "Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, puo' esentare i partiti dall'obbligo di pubblicazione dei bilanci finanziari consuntivi di cui al comma precedente qualora sia comprovato che la spesa relativa superi il 20 per cento del contributo dello Stato.
    La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi di pubblicazione del bilancio finanziario consuntivo su un quotidiano a diffusione locale, consentita per i partiti operanti esclusivamente nel relativo ambito territoriale.
    Resta in ogni caso l'obbligo di pubblicazione del predetto bilancio nella Gazzetta Ufficiale di cui al penultimo comma del presente articolo";

  3. c) al nono comma, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti periodi:
    "Al bilancio deve essere allegata, altresi', una specifica relazione sulle spese sostenute per le campagne elettorali, da cui risultino analiticamente le spese per pubblicita' editoriali e radiotelevisive, per manifesti, stampati e altri materiali di propaganda, per manifestazioni e ogni altra attivita' connessa con le campagne elettorali. Nella relazione deve essere indicata la ripartizione dei contributi statali percepiti a titolo di concorso nelle spese elettorali tra organi centrali e periferici, da effettuare secondo i criteri stabiliti dagli organi competenti di ciascun partito";

  4. d) all'undicesimo comma le parole: "28 febbraio" sono sostituite dalle parole: "30 aprile".

Art. 5

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 32.000 milioni per l'anno 1985 e in lire 1.800 milioni per l'anno 1986, si provvede per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e, per l'anno 1986, mediante imputazione di copertura alle disponibilita' risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale 1985-1987.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI