diritto.io

Trattamento economico del personale preposto agli uffici marittimi minori

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Le misure delle retribuzioni annue lorde spettanti agli incaricati marittimi e ai delegati di spiaggia, nominati con decreto del Ministro della marina mercantile ai sensi del regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360, sono stabilite nei seguenti importi annui, con effetto dal 1 gennaio 1984, per tutte le classi previste dall'articolo 5 del medesimo regio decreto:

  1. a) incaricati marittimi: lire 2.000.000;

  2. b) delegati di spiaggia: lire 1.500.000.

2. Gli aspiranti alla nomina ad incaricato marittimo e a delegato di spiaggia devono avere un'eta' non superiore a sessantadue anni.

3. Al maggior onere derivante dall'applicazione del precedente primo comma, valutato in lire cinquanta milioni annue, si provvede a carico del capitolo 2004 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1984 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
CARTA, Ministro della marina
mercantile
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI