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Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il contributo annuo ordinario di lire 1.600 milioni, disposto in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione con la legge 22 maggio 1980, n. 238, e' elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1985, a lire 6.100 milioni.

2. Con cadenza triennale il contributo previsto dal precedente comma potra' essere rideterminato con le modalita' previste dal quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Art. 2

1. Al maggiore onere annuo di lire 4.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Istituto nazionale della nutrizione".

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI