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Concessione di un contributo al Servizio sociale Internazionale, sezione italiana, con sede in Roma

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986, a favore dell'associazione "Servizio sociale internazionale - sezione italiana", con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente.

Art. 2

1. Alla concessione del contributo di cui al precedente articolo provvede il Ministero degli affari esteri, previa presentazione del conto consuntivo dell'ente, approvato in conformita' delle norme statutarie, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attivita' svolta nell'anno precedente.

2. Il Ministro degli affari esteri trasmette annualmente al Parlamento il conto consuntivo e la relazione illustrativa dell'attivita' dell'ente.

Art. 3

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 1, le competenti amministrazioni dello Stato, le regioni e gli altri enti pubblici possono affidare al Servizio sociale internazionale - sezione italiana, lo svolgimento di programmi specifici o di attivita' rivolte a particolari categorie di assistiti, da regolarsi mediante convenzioni disciplinanti anche i relativi controlli.

Art. 4

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 400 milioni annui per il triennio 1984-1986, si provvede per l'anno 1984 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per l'indennita' integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero; per gli anni 1985 e 1986 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al medesimo capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Contributo al Servizio sociale internazionale - sezione italiana".

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI