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Norme in materia di trattamento economico del personale impiegato per le operazioni di sminamento delle acque del Mar Rosso e del Canale di Suez

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Al personale italiano facente parte della missione inviata nelle acque del Canale di Suez e del Mar Rosso, a seguito di accordi internazionali, ai fini di una necessaria bonifica per la pacifica navigazione nelle acque sopracitate, sono estesi, indipendentemente dalla durata dell'intervento:

  1. 1) il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642; a tal fine l'indennita' speciale di cui all'articolo 3 della legge stessa e' fissata nella misura del 40 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero;

  2. 2) il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301.

Art. 2

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1985 in milioni 1.200, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento preordinato per "Proroga delle disposizioni concernenti assunzioni, mediante convenzioni, di medici e veterinari civili presso le Forze armate".

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 dicembre 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SPADOLINI, Ministro della difesa