Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge
Art. 1 Prestazioni
1. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti corrisponde le seguenti pensioni:
a) di vecchiaia;
b) di anzianita';
c) di inabilita' e invalidita';
d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.
2. Essa inoltre corrisponde le seguenti prestazioni:
1) indennita' una tantum;
2) provvidenze straordinarie.
3. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
4. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c), di cui al comma 1, e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto per le pensioni indicate alle lettere a) e d), di cui al comma 1.
5. Il trattamento di pensione e cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale e con le pensioni statali.
6. Tutte le pensioni maturano al verificarsi delle condizioni previste dalla presente legge, sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo 21, salvo che gli stessi siano stati restituiti ai sensi del comma 3 di detto articolo.
Art. 2 Pensione di vecchiaia
1. La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione, oppure che abbiano compiuto almeno settanta anni di eta' dopo almeno venticinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione.
2. La pensione annua e' pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei piu' elevati dieci redditi annuali professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione.
3. Per il calcolo della media di cui sopra, si considera il reddito professionale soggetto al contributo di cui all'articolo 10, comma 1.
Per gli anni per i quali e' stato pagato il contributo minimo ai sensi del comma 2 dell'articolo 10, il reddito professionale da considerarsi ai fini della media predetta e' pari al decuplo del contributo minimo pagato. I redditi annuali dichiarati sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge.
4. La misura della pensione non puo' essere inferiore a 5,25 volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione. Per il primo anno di applicazione della legge, il contributo soggettivo minimo considerato a tal fine e' quello fissato per l'anno in corso.
5. Se la media dei redditi e' superiore a lire 50 milioni, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al comma 2 e' ridotta allo 0,50 per cento per la parte di reddito superiore a lire 50 milioni.
6. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se piu' favorevoli al pensionato.
7. Coloro che, dopo la maturazione del diritto a pensione, continuano l'esercizio della professione hanno diritto ad un solo supplemento della pensione, da effettuarsi al compimento di cinque anni di iscrizione e di contribuzione, decorrenti dal pensionamento o anche prima, in caso di cancellazione dall'albo, anche per premorienza. Tale supplemento e' pari, per ognuno di tali anni, alle percentuali di cui ai commi 2 e 5, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del comma 3 del presente articolo.
8. Alle scadenze indicate dall'articolo 13, comma 1, la percentuale di cui al comma 2 del presente articolo puo' essere aumentata, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove le condizioni tecnico finanziarie lo consentano, fino al 2 per cento. In tal caso, devono essere proporzionalmente aumentate anche le percentuali di cui al comma 5 del presente articolo.
Art. 3 Pensione di anzianita'
1. La pensione di anzianita' e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa.
2. La corresponsione della pensione e' subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente.
3. La pensione e' determinata con applicazione dei commi da 2 a 5 dell'articolo 2.
4. Verificandosi uno dei casi di incompatibilita' di cui al comma 2, la pensione di anzianita' e' revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita'.
Art. 4 Pensione di inabilita'
1. La pensione di inabilita' spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:
a) la capacita' dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;
b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilita' e' causata da infortunio, di effettiva iscrizione e di contribuzione.
2. Per la determinazione della misura della pensione, compreso il minimo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 24 milioni annui rivalutabili ai sensi dell'articolo 16; si considera a tal fine la media del triennio precedente la domanda di pensione di inabilita'.
3. Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma precedente, questi deve dimostrare l'entita' dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la sospensione del beneficio stesso.
4. La concessione della pensione e' subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed e' revocata in caso di nuova iscrizione.
5. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa puo' in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilita'.
L'erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione e' revocata d'ufficio.
Art. 5 Pensione di invalidita'
1. La pensione di invalidita' spetta all'iscritto la cui capacita' all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermita' o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo.
Debbono altresi' concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).
2. Sussiste diritto a pensione anche quando le infermita' o i difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto previdenziale, purche' vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermita' che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacita' lavorativa.
3. La misura della pensione e' pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4, comma 2, fermo il minimo di cui al comma 4 dell'articolo 2.
4. La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidita' e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione e' definitiva quando l'invalidita', dopo la concessione, sia stata confermata due volte. L'erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che, convocato, non si presti, senza giustificato motivo, alla revisione.
Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione e' revocata d'ufficio.
5. Il pensionato per invalidita', che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianita', puo' chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 2 e 3, in sostituzione della pensione di invalidita'.
Art. 6 Norme comuni alle pensioni di inabilita' e di invalidita'
1. Le modalita' per l'accertamento dell'inabilita' e della invalidita' sono stabilite con regolamento deliberato dal comitato dei delegati ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Fino a quando tale regolamento non sara' approvato, varranno le modalita' in uso precedentemente.
2. In caso di infortunio, le pensioni di inabilita' e invalidita' non sono concesse, o, se concesse, sono revocate, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione, al tasso del 5 per cento, della pensione annua dovuta in base a tariffe predisposte dal consiglio di amministrazione della Cassa; sono invece proporzionalmente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti, non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.
3. In caso di inabilita' o invalidita' dovute ad infortunio, la Cassa e' surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'articolo 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore di cui al comma precedente, ove questi abbia diritto alla surroga.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la pensione, nell'entita' stabilita dall'articolo 2, verra' liquidata solo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
Art. 7 Pensioni di reversibilita' ed indirette
1. Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:
a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con un'aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta;
b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto per il primo figlio, con un'aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni altro figlio, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.
2. Le pensioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, commi 2 e 4, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma precedente. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma successivo, la pensione di reversibilita' cosi' calcolata e' ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi mancanti al compimento del decimo anno.
3. La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreche' quest'ultimo avesse maturato le condizioni di iscrizione e contribuzione alla Cassa ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b). Essa e' calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianita' maturata a tal fine, fermo il minimo di cui al comma 4 dell'articolo 2, e spetta nelle percentuali di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.
4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito, e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di eta'. I figli adottivi e gli affiliati sono equiparati ai figli legittimi, legittimati e naturali riconosciuti.
5. Le quote delle pensioni di reversibilita' e indirette erogate per ogni figlio a carico, o per i soli figli superstiti, non costituiscono maggiorazione delle pensioni cui siano applicabili le norme generali sugli assegni familiari.
Art. 8 Pagamento delle pensioni
1. Le pensioni sono pagate in tredici mensilita' di eguale importo.
La tredicesima mensilita' e' pagata nel mese di dicembre. La Cassa ha facolta' di effettuare pagamenti con cadenza bimestrale.
2. Tutti i trattamenti erogati dalla Cassa saranno arrotondati alle mille lire superiori ad ogni pagamento.
Art. 9 Erogazioni a titolo assistenziale
1. I provvedimenti assistenziali previsti dalla vigente legislazione possono essere adottati, oltre che a favore degli iscritti alla Cassa, anche a favore dei beneficiari di qualsiasi tipo di pensione erogata dalla Cassa e di coloro che abbiano contribuito o contribuiscano alla Cassa ai sensi dell'articolo 11 e dei loro familiari.
2. Ad accertare lo stato di bisogno e' competente il consiglio di amministrazione sulla base di criteri di massima determinati dal comitato dei delegati.
3. Il trattamento di assistenza puo' essere effettuato anche mediante l'erogazione di borse di studio, di premi e di provvidenze in genere agli iscritti, ai pensionati ed ai loro familiari e superstiti, con le modalita' stabilite dal comitato dei delegati, su proposta del consiglio di amministrazione.
Art. 10 Contributo soggettivo
1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto alla Cassa e di ogni iscritto all'albo professionale tenuto all'iscrizione alla Cassa e' pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:
a) sul reddito sino a lire 50 milioni: 10 per cento;
b) sul reddito eccedente lire 50 milioni: 3 per cento.
2. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire 1.800.000.
3. Il contributo previsto al comma 1 del presente articolo e' dovuto, fino al compimento dei cinque anni di cui al comma 7 dell'articolo 2, anche dai pensionati che godano di pensioni a carico della Cassa e che proseguano nell'esercizio della professione, senza applicazione del minimo previsto dal comma 2 del presente articolo.
4. Per coloro che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i trentacinque anni di eta', il contributo di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e' ridotto alla meta' per il primo anno di iscrizione e per i due anni successivi.
5. Il contributo soggettivo e' deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed e' comunque considerato come spesa di produzione del reddito ai fini dell'applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.
Art. 11 Contributo integrativo
1. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA e versarne alla Cassa l'ammontare, indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore.
La maggiorazione e' ripetibile nei confronti di quest'ultimo e il relativo credito e' assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali.
2. Le associazioni o societa' di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei dottori commercialisti.
L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista e' calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o societa' pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.
3. Gli iscritti alla Cassa, ad eccezione dei pensionati a carico della Cassa che proseguono nell'esercizio della professione, sono tenuti a versare annualmente, per il medesimo titolo di cui al comma 1, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a 15 volte il contributo minimo di cui all'articolo 10, comma 2, dovuto per l'anno stesso.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, e' stabilita nella misura del 2 per cento.
5. La maggiorazione di cui al comma 1 non concorre a formare il reddito professionale e non costituisce base imponibile agli effetti dell'IRPEF e dell'IVA.
Art. 12 Reddito professionale
1. Ai fini della presente legge, per reddito professionale si intende il reddito di cui al comma 1 dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
Art. 13 Variabilita' dei contributi
1. La percentuale di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), e il contributo minimo, di cui al comma 2 del medesimo articolo, possono essere variati ogni quattro anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. La percentuale non puo' eccedere rispettivamente il 15 ed il 4,5 per cento.
2. La percentuale di cui all'articolo 11 puo' essere variata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Essa non puo' eccedere il 5 per cento.
3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione e dell'andamento delle entrate contributive e degli oneri di pensione accertati con riferimento al quadriennio di gestione, nonche' di eventuali adeguate proiezioni previsionali.
5. Le percentuali e il contributo minimo di cui al presente articolo devono essere aumentati quando la misura delle entrate annue complessive non sia sufficiente a provvedere a tutte le spese per il funzionamento della Cassa ed alla integrazione del fondo per la previdenza, che non deve essere inferiore a tre volte l'ultima annualita' delle pensioni erogate. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive della Cassa per contributi e redditi patrimoniali superino del 10 per cento le uscite, comprendenti le spese per il funzionamento della Cassa e per le prestazioni erogate nell'anno stesso, e comunque il fondo per la previdenza sia di ammontare non inferiore a cinque annualita' delle pensioni in essere alla fine di ciascun anno.
Art. 14 Soppressione dei contributi
1. Con la stessa decorrenza indicata al comma 1 dell'articolo 11, cessa l'obbligo di versamento dei contributi previsti dall'articolo 17, lettere b) e c), della legge 3 febbraio 1963, n. 100.
2. I contributi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 410, possono essere ridotti o soppressi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in relazione all'andamento finanziario della Cassa, e comunque entro il 31 dicembre 1994. Sempreche' non sia intervenuta una riforma generale della materia, la riduzione o soppressione gravera' sulla quota di essi che spetta alla Cassa.
3. L'aggio riconosciuto ai rivenditori di valori bollati e alle loro federazioni sotto forma di scarto sul prezzo facciale delle marche, di cui alla citata legge 12 marzo 1968, n. 410, non ha carattere di provvigione.