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Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ad un emendamento aggiuntivo (articolo 3-bis) alla convenzione sull'aviazione civile internazionale, adottato a Montreal il 10 maggio 1984

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo relativo ad un emendamento alla convenzione sull'aviazione civile internazionale (articolo 3-bis), adottato a Montreal il 10 maggio 1984.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' al punto 4) del protocollo stesso.

Art. 4

1. Dopo l'articolo 1201 del codice della navigazione e' inserito il seguente:
"Art. 1201-bis. (Inosservanza dell'ordine di approdo). Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero che, sorvolando il territorio dello Stato, non ottempera' all'ordine di approdo previsto nell'articolo 803, o, avendo sorvolato una zona vietata, omette di approdare nel piu' vicino aeroporto e' punito con l'arresto fino a un anno. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni quando si tratti di aeromobile adibito al trasporto di persone.
Con le stesse pene e' punito, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, il comandante di un aeromobile nazionale il quale, sorvolando il territorio di uno Stato estero, non ottempera' all'ordine di approdo impartito dalle competenti autorita' dello Stato il cui territorio e' sorvolato.
Ai fini di cui al comma precedente sono equiparati agli aeromobili nazionali gli aeromobili immatricolati all'estero., quando sono utilizzati da persona che abbia la residenza permanente ovvero la sede principale degli affari nel territorio dello Stato".

Art. 5

1. Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero che, sorvolando il territorio dello Stato, non ottempera' ad un ordine, diverso da quello previsto nell'articolo 1201-bis, primo comma, del codice della navigazione, impartitogli dalla competente autorita' in conformitaalle norme che regolano le intercettazioni aeree, pubblicate ai sensi dell'articolo 3-bis, lettera b), della convenzione sull'aviazione civile internazionale, e per le ragioni indicate in detto articolo, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni . Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni quando si tratta di aeromobile adibito al trasporto di persone.

2. Con le stesse sanzioni e' punito il comandante di un aeromobile nazionale che, sorvolando il territorio di uno Stato estero, non ottempera all'ordine dato, in conformita' a quanto previsto nel comma precedente, dalle competenti autorita' dello Stato il cui territorio e' sorvolato.

4. Nei casi previsti dai commi precedenti non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 8

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 gennaio 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI