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Proroga della durata della commissione parlamentare sul fenomeno della mafia

Testo vigente

Art. 1

1. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

2. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:

3. Articolo, unico

4. La durata della commissione parlamentare di cui al primo comma dell'articolo 32 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e' prorogata per l'intero periodo della IX Legislatura.
Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati provvedono a nominarci membri della commissione nel rispetto delle norme previste dall'articolo 33 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

5. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 gennaio 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI