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Revisione degli organici del Corpo degli agenti di custodia e delle vigilatrici penitenziarie

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'organico del ruolo degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1981, n. 773, e' stabilito come segue:

  1. 1) appuntati e guardie n. 19.844.

Art. 2

1. L'organico delle vigilatrici penitenziarie di cui alla legge 26 aprile 1982, n. 215, e' stabilito come segue:

  1. 1) vigilatrici penitenziarie capo n. 32;

  2. 2) vigilatrici penitenziarie superiori n. 130;

  3. 3) vigilatrici penitenziarie n. 1.832.

Art. 3

I. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 23.000.000.000 in ragione d'anno per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria".

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 febbraio 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI