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Modifiche ed integrazioni della legge 8 agosto 1977, n. 572, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, ai fini dell'attuazione delle direttive n. 79/694/CEE e n. 82/890/CEE

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Per unita' tecnica si intende un dispositivo o parte di trattore agricolo, che puo' espletare la sua funzione indipendentemente oppure in collegamento con altri elementi del trattore stesso; tali unita' sono individuate in direttive particolari CEE.

2. Per omologazione CEE del tipo di unita' tecnica si intende il provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 572, attestante che l'unita' tecnica soddisfa alle prescrizioni tecniche emanate con uno o piu' decreti in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3 della medesima legge, cosi' come modificato dall'articolo 11 della presente legge.

Art. 3

1. Qualora l'unita' tecnica esplichi la sua funzione solo se combinata con altri elementi del trattore, tale restrizione d'uso e/o di montaggio deve essere trascritta nella relativa scheda di omologazione.

2. La medesima procedura si applica anche nel caso che l'unita' tecnica presenti una caratteristica particolare solo se combinata ad altri elementi del trattore.

3. In occasione dell'omologazione CEE del tipo di trattore di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 572, e' verificato il rispetto di tali restrizioni e prescrizioni.

Art. 4

1. Le procedure per il rilascio dei provvedimenti di omologazione CEE del tipo di unita' tecnica, la sospensione e la risoluzione di controversie concernenti l'omologazione stessa, sono regolate dalle disposizioni della legge 8 agosto 1977, n. 572.

Art. 5

1. Il titolare del provvedimento di omologazione CEE del tipo di unita' tecnica deve apporre su ciascuna unita', costruita conformemente al tipo omologato, il proprio marchio di fabbrica o di commercio, la indicazione del tipo e, se previsto dalla direttiva particolare concernente l'unita' tecnica, il numero di omologazione.

Art. 11

1. L'articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 572, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - il tipo del trattore ottiene l'omologazione CEE quando e' stata preventivamente accertata la sua rispondenza alle prescrizioni tecniche, emanate con uno o piu' decreti del Ministro dei trasporti di concerto con Ministri di volta in volta interessati, sentito il parare del Comitato interministeriale costituito con il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1979, n. 212.
Le prescrizioni di cui al comma precedente devono adeguarsi alle disposizioni tecniche approvate dai competenti organi delle Comunita' europee.
Con decreto del Presidente della Repubblica sono stabilite le modalita' di coordinamento delle attribuzioni delle amministrazioni preposte alla vigilanza sulla applicazione delle direttive particolari".