Modifiche ed integrazioni della legge 8 agosto 1977, n. 572, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, ai fini dell'attuazione delle direttive n. 79/694/CEE e n. 82/890/CEE
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai fini della presente legge, il termine entita' tecnica indicato nella direttiva n. 79/694/CEE del 24 luglio 1979 assume la definizione di unita' tecnica, cosi' come riportato nella legge 10 febbraio 1982, n. 38.
Art. 2
1. Per unita' tecnica si intende un dispositivo o parte di trattore agricolo, che puo' espletare la sua funzione indipendentemente oppure in collegamento con altri elementi del trattore stesso; tali unita' sono individuate in direttive particolari CEE.
2. Per omologazione CEE del tipo di unita' tecnica si intende il provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 572, attestante che l'unita' tecnica soddisfa alle prescrizioni tecniche emanate con uno o piu' decreti in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3 della medesima legge, cosi' come modificato dall'articolo 11 della presente legge.
Art. 3
1. Qualora l'unita' tecnica esplichi la sua funzione solo se combinata con altri elementi del trattore, tale restrizione d'uso e/o di montaggio deve essere trascritta nella relativa scheda di omologazione.
2. La medesima procedura si applica anche nel caso che l'unita' tecnica presenti una caratteristica particolare solo se combinata ad altri elementi del trattore.
3. In occasione dell'omologazione CEE del tipo di trattore di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 572, e' verificato il rispetto di tali restrizioni e prescrizioni.
Art. 4
1. Le procedure per il rilascio dei provvedimenti di omologazione CEE del tipo di unita' tecnica, la sospensione e la risoluzione di controversie concernenti l'omologazione stessa, sono regolate dalle disposizioni della legge 8 agosto 1977, n. 572.
Art. 5
1. Il titolare del provvedimento di omologazione CEE del tipo di unita' tecnica deve apporre su ciascuna unita', costruita conformemente al tipo omologato, il proprio marchio di fabbrica o di commercio, la indicazione del tipo e, se previsto dalla direttiva particolare concernente l'unita' tecnica, il numero di omologazione.
Art. 6
1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 572 e' sostituito dal seguente:
"La presente legge si applica ai trattori, definiti nel comma precedente, montati su pneumatici, muniti di due assi ed aventi una velocita' massima di costruzione compresa tra 6 e 30 chilometri orari".
Art. 7
1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, e' aggiunto il seguente comma:
"I trattori agricoli o forestali a ruote, aventi carreggiata non inferiore a 1.250 millimetri, possono essere equipaggiati con il sedile dell'accompagnatore".
Art. 8
1. Il punto 1.5 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, e' sostituito dal seguente:
"1.5 Per tener conto dei vari errori dovuti in particolare al procedimento di misura ed all'aumento del regime del motore, in condizioni di carico parziale, e' ammesso, all'atto dell'omologazione, che la velocita' misurata superi del 10 per cento il valore di 30 chilometri orari".
Art. 9
1. Dopo il punto 8.4.3. dell'allegato I (modello di scheda informativa) al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, sono inseriti i seguenti:
"8.4.4.: spazio di manovra del conducente;
8.4.5.: finestrini".
Art. 10
1. Dopo il punto 7.4.3. dell'allegato II (scheda di omologazione CEE) al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, sono inseriti i seguenti:
"7.4.4.: spazio di manovra del conducente. . . . . . . . . . . . . DP 7.4.5.: finestrini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DP".
Art. 11
1. L'articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 572, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - il tipo del trattore ottiene l'omologazione CEE quando e' stata preventivamente accertata la sua rispondenza alle prescrizioni tecniche, emanate con uno o piu' decreti del Ministro dei trasporti di concerto con Ministri di volta in volta interessati, sentito il parare del Comitato interministeriale costituito con il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1979, n. 212.
Le prescrizioni di cui al comma precedente devono adeguarsi alle disposizioni tecniche approvate dai competenti organi delle Comunita' europee.
Con decreto del Presidente della Repubblica sono stabilite le modalita' di coordinamento delle attribuzioni delle amministrazioni preposte alla vigilanza sulla applicazione delle direttive particolari".