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Disposizioni in materia di indennita' integrativa speciale

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La disciplina dell'adeguamento retributivo al costo della vita, contenuta nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, che ha recepito l'accordo intercompartimentale 18 dicembre 1985, si applica anche ai dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, aventi titolo all'indennita' integrativa speciale, sottratti alla contrattazione collettiva prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, ed al personale il cui trattamento giuridico e' disciplinato direttamente da disposizioni di legge.

2. Al personale richiamato nel precedente comma ed a quello di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, la disciplina di cui all'articolo 16 del decreto stesso si applica fino al 31 dicembre 1989.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 febbraio 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GASPARI, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI