diritto.io

Riconoscimento dell'aceto balsamico tradizionale di Modena o di Reggio Emilia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'aceto balsamico tradizionale di Modena o di Reggio Emilia e' un condimento invecchiato, ottenuto dal mosto, cotto a fuoco diretto, di uve prodotte da uno o piu' tra i vitigni Trebbiano, Occhio di gatto, Spergola, Berzemino e Lambruschi, coltivati nelle province di Modena e di Reggio Emilia, senza addizione di altre sostanze.

2. E' consentito l'eventuale innesto iniziale di colonie batteriche acetiche dette "madri".

3. L'invecchiamento deve avere una durata non inferiore a dodici anni e deve aver luogo in una delle zone di cui al precedente primo comma.

Art. 3

1. Chiunque violi le disposizioni della presente legge e del decreto ministeriale di cui al successivo articolo 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da L. 200.000 a L. 2.000.000.

Art. 4

1. La produzione, l'affinamento, l'invecchiamento e la commercializzazione dell'aceto balsamico tradizionale di Modena o di Reggio Emilia sono disciplinati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Con lo stesso decreto sono disciplinate anche le modalita' del controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge ed al relativo disciplinare.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 aprile 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI