diritto.io

Istituzione della corte d'appello autonoma di Campobasso

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' istituita la corte di appello autonoma di Campobasso con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Campobasso, Isernia e Larino.

Art. 2

1. Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato a determinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento della corte di appello di Campobasso.

Art. 3

1. Sono istituiti i posti di presidente della corte di appello di Campobasso e di procuratore generale della Repubblica presso la corte medesima.

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, si provvedera', con decreto del Presidente della Repubblica, alle variazioni della tabella B allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, e successive modificazioni e integrazioni, e della tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4

1. La corte di appello di Campobasso entra in funzione nel termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La data e' stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 5

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 76 milioni in ragione di anno, si provvede a carico del capitolo n. 1500 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 6

1. La elezione del consiglio giudiziario del distretto della corte di appello di Campobasso ha luogo la prima domenica successiva al trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge.

2. Al rinnovo del consiglio giudiziario di cui al comma precedente si procede contestualmente a quello degli altri consigli giudiziari previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 214.

3. Sino all'entrata in funzione del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Campobasso, le relative attribuzioni sono esercitate dal consiglio giudiziario presso la corte di appello di Napoli.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 maggio 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI