Integrazioni alla legge 10 novembre 1957, n. 1135, recante formalita' per la somministrazione gratuita di vestiario ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza e per l'acquisto dei mobili e materiali di casermaggio per il Corpo
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. All'articolo 2 della legge 10 novembre 1957, n. 1135, e' aggiunto il seguente comma:
"Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il tipo, la qualita' e la quantita' degli effetti di vestiario da somministrare ai comandi e uffici, quale dotazione a carico di inventario, per uso dei militari destinati a speciali servizi. La durata minima dei singoli oggetti e' fissata con lo stesso decreto".
Art. 2
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 312 milioni per l'anno 1986 e in lire 104 milioni per gli anni successivi, si provvede con gli ordinari stanziamenti del capitolo 3097 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1986 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 maggio 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri VISENTINI, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI