Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il titolo di agrotecnico, ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 11, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di maturita' di agrotecnico presso gli istituti professionali di Stato per l'agricoltura di cui alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, l'abilitazione all'esercizio della professione e che siano iscritti nell'albo professionale.
2. L'abilitazione all'esercizio della professione e' subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni; possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) abbiano compiuto un periodo di pratica biennale presso un agrotecnico o un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritto al rispettivo albo da almeno un triennio;
b) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro, con contratto a norma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie del diploma di cui al comma 1;
c) abbiano prestato, per almeno tre anni, attivita' tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie del diploma di cui al comma 1;
d) siano in possesso del diploma rilasciato da apposita scuola diretta a fini speciali di durata biennale istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
3. Il conseguimento dell'abilitazione professionale, se non accompagnato dall'iscrizione nell'albo, non da' diritto all'uso del titolo professionale di cui al comma 1.
4. Le modalita' di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonche' la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi provinciali degli agrotecnici, sono disciplinate con direttive emanate dal consiglio del collegio nazionale.
Art. 2
1. In ogni provincia nel cui territorio esercitano la libera professione almeno venti agrotecnici e' costituito, con sede nel comune capoluogo, un collegio professionale retto da un consiglio, avente personalita' giuridica di diritto pubblico. Se il numero degli agrotecnici esercenti la professione in una provincia e' inferiore a venti, essi sono iscritti nell'albo del collegio indicato dal consiglio del collegio nazionale.
2. Sono organi del collegio il presidente, il consiglio, l'assemblea degli iscritti nonche' il collegio dei revisori dei conti, quando ne ricorrano le condizioni.
3. Ogni collegio con piu' di cinquanta iscritti ha un collegio dei revisori dei conti eletto dall'assemblea e formato da tre membri effettivi ed uno supplente che, nel corso della sua prima riunione, elegge al proprio interno un presidente. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
4. Il Ministro della giustizia, su proposta del consiglio del collegio nazionale degli agrotecnici, provvede alla costituzione di nuovi collegi nominando un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo e alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio.
5. Quando in un collegio venga a mancare il numero minimo di iscritti di cui al comma 1, il Ministro della giustizia puo' disporre la fusione con un altro collegio, sentito il consiglio del collegio nazionale degli agrotecnici.
Art. 3
1. Il consiglio del collegio provinciale e' composto da cinque membri se gli iscritti non superano i cento; da sette membri se gli iscritti sono compresi fra centouno e cinquecento; da nove membri se il numero degli iscritti supera i cinquecento. I suoi componenti sono eletti dagli iscritti riuniti in assemblea e durano in carica quattro anni, con possibilita' di rielezione.
2. Il consiglio elegge al proprio interno un presidente e un segretario, che esercita funzioni di tesoriere; in caso di assenza del presidente ne fa le veci il consigliere piu' anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianita', il piu' anziano di eta'.
3. Le riunioni del consiglio sono valide se interviene la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti ed in caso di parita' prevale il voto del presidente, ad eccezione dei procedimenti disciplinari.
4. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica; i membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti alle ultime elezioni in base al maggior numero di preferenze ottenute.
5. Il consiglio del collegio provinciale puo' essere sciolto quando non si provveda all'integrazione di uno o piu' membri dimissionari e decaduti; quando non sia piu' in grado di funzionare; quando si verifichi l'inosservanza di leggi, regolamenti o deliberazioni esecutive del consiglio del collegio nazionale; quando ricorrano altri gravi motivi;
6. Lo scioglimento del consiglio e' disposto dal Ministro di grazia e giustizia sentito il consiglio del collegio nazionale; con il provvedimento di scioglimento e' nominato in una terna di iscritti nell'albo proposta dal consiglio del collegio nazionale, un commissario straordinario.
7. Il presidente ha la rappresentanza del collegio, convoca e presiede l'assemblea, esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, rilascia la tessera di riconoscimento nonche' le attestazioni e le certificazioni relative agli iscritti.
8. L'assemblea e' convocata dal consiglio almeno una volta l'anno; essa e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' degli iscritti all'albo e, in seconda convocazione, almeno un'ora dopo dello stesso giorno, con qualsiasi numero di intervenuti. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
9. L'assemblea per la elezione del consiglio e, quando ricorra il caso, del collegio dei revisori dei conti e' fissata dal presidente uscente nei quaranta giorni precedenti la data di scadenza del consiglio in carica; in caso di mancata convocazione nei termini, vi provvede il consiglio del collegio nazionale a richiesta di qualsiasi elettore o d'ufficio, nominando un commissario straordinario.
L'assemblea e' regolarmente costituita in prima convocazione se partecipano alle elezioni almeno un terzo degli elettori ed in seconda convocazione, almeno un'ora dopo dello stesso giorno, se vi partecipa un numero di votanti non inferiore al 10 per cento degli aventi diritto, purche' superiore al numero dei consiglieri da eleggere. La data dell'assemblea e' comunicata agli iscritti almeno quindici giorni prima.
10. Il voto e' personale, diretto, segreto e viene espresso per mezzo di una scheda conforme al modello predisposto dal consiglio del collegio nazionale recante un numero di preferenze non superiore a quello delle persone da eleggere. Non e' ammesso il voto per delega.
Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto puo' proporre reclamo al consiglio del collegio nazionale entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.
Art. 4
1. I collegi provinciali degli agrotecnici costituiscono un solo collegio nazionale retto da un consiglio ed avente personalita' giuridica di diritto pubblico, con sede in Roma presso il Ministero della giustizia e composto da tredici membri eletti da tutti i consigli dei collegi provinciali, scelti fra coloro che abbiano almeno tre anni di iscrizione nell'albo. I membri del consiglio durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
2. Il consiglio del collegio nazionale elegge al suo interno un presidente, un vicepresidente ed un segretario con funzioni di tesoriere; in caso di assenza o di impedimento del presidente e del vicepresidente ne fa le veci il membro del consiglio con maggior anzianita' d'iscrizione all'albo e, nel caso di pari anzianita', il piu' anziano d'eta'.
3. Le riunioni del consiglio sono valide se interviene la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti ed in caso di parita' prevale il voto del presidente ad eccezione dei procedimenti disciplinari.
4. Ai componenti il consiglio del collegio nazionale si applicano le cause di decadenza previste per i componenti dei consigli dei collegi provinciali.
5. Ai fini della elezione del consiglio del collegio nazionale, il consiglio di ogni collegio provinciale, a maggioranza dei presenti, designa fra gli iscritti all'albo, anche di altro collegio, un candidato; nel caso di parita' dei voti nella designazione si intende preferito il candidato con maggiore anzianita' di iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianita' d'iscrizione, il piu' anziano per eta'. A ciascun consiglio di collegio provinciale compete un voto per ogni cinquanta o frazione di cinquanta iscritti in regola con il versamento delle proprie quote di iscrizione all'albo. La designazione del candidato ha luogo non prima del quarantesimo e non dopo il decimo giorno antecedente la data di scadenza del consiglio in carica ed e' immediatamente comunicata ad una apposita commissione nominata dal Ministro della giustizia.
6. Il consiglio del collegio nazionale esercita, oltre a quelle conferitegli dall'ordinamento professionale o da altre leggi, le seguenti attribuzioni:
a) esprime, quando richiesto dai Ministeri interessati o dal Parlamento, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;
b) vigila sul regolare funzionamento dei collegi periferici coordinandone l'attivita' mediante apposite direttive;
c) determina i principi deontologici da osservarsi nell'esercizio della professione;
d) delibera i regolamenti relativi al proprio funzionamento; e) designa i propri rappresentanti in commissioni, enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali;
f) rappresenta la professione nelle manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale;
g) determina la misura del contributo annuo da corrispondersi, da parte degli iscritti negli albi, nei limiti strettamente necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento;
h) determina la misura massima dei contributi annui e tasse da corrispondersi, da parte degli iscritti negli albi, per il funzionamento dei collegi provinciali;
i) decide in via amministrativa sui ricorsi ovvero sulle deliberazioni dei consigli dei collegi provinciali in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo, sui ricorsi in materia disciplinare ed in materia elettorale;
l) propone la costituzione di nuovi collegi ed esprime il proprio parere nei casi di fusione di collegi;
m) esprime il proprio parere sullo scioglimento dei consigli dei collegi provinciali e segnala al Ministero della giustizia una terna di nomi fra cui nominare un commissario straordinario;
n) promuove e coordina le iniziative intese all'aggiornamento ed al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti negli albi; o) cura e promuove relazioni con associazioni ed enti professionali stranieri.
7. Le tariffe degli onorari costituenti minimi o massimi inderogabili e le indennita' ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabilite ogni biennio, con deliberazione del consiglio del collegio nazionale, approvata dal Ministro della giustizia nei sei mesi successivi alla deliberazione stessa.
8. Il presidente del consiglio del collegio nazionale ha la rappresentanza del collegio nazionale ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.
Art. 5
1. Per poter esercitare l'attivita' di agrotecnico e' necessario essere iscritti all'albo.
2. Per l'iscrizione nell'albo sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero italiano appartenente ai territori non uniti politicamente allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocita' con l'Italia;
b) godere dei diritti civili;
c) essere in possesso del diploma di agrotecnico;
d) essere residente o avere il domicilio professionale nella circoscrizione del collegio nel cui albo si chiede di essere iscritti;
e) avere conseguito l'abilitazione professionale;
f) precisare il proprio stato giuridico professionale.
Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'albo.
Art. 6
1. La domanda di iscrizione nell'albo, redatta in carta da bollo, deve essere inoltrata al consiglio del collegio nella cui circoscrizione l'aspirante risiede o ha il domicilio professionale.
1-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.
2. L'albo degli agrotecnici reca, per ciascun iscritto: cognome e nome; data e luogo di nascita; indirizzo di residenza o di domicilio professionale; codice fiscale; data di conseguimento del diploma e dell'abilitazione professionale; data di iscrizione nell'albo e titolo in base a cui e' avvenuta.
3. L'iscrizione nell'albo di coloro che esercitano attivita' nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, sia di natura pubblica che privata, e' integrata da apposita annotazione a margine contenente le indicazioni del caso. L'albo e' compilato secondo l'ordine di anzianita' di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine d'iscrizione.
Art. 7
1. L'iscrizione all'albo abilita ad esercitare la professione su tutto il territorio della Repubblica italiana.
2. Nessuno puo' essere contemporaneamente iscritto a piu' di un albo, ma e' consentito il passaggio da un albo ad un altro.
3. Gli agrotecnici impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, e' vietato di norma l'esercizio della libera professione, possono a loro richiesta essere iscritti nell'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale; detti iscritti possono svolgere attivita' professionale solo nei casi ed alle condizioni previste dal rapporto di pubblico impiego.
4. Gli iscritti all'albo dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali e' consentito l'esercizio della libera professione sono soggetti alla disciplina propria dell'ordinamento professionale solo per quanto riguarda tale esercizio.
5. Per l'iscrizione nell'elenco speciale deve prodursi una attestazione del datore di lavoro che certifichi la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nei confronti del richiedente l'iscrizione.
6. Gli iscritti nell'elenco speciale possono conseguire cariche elettive nell'ambito della categoria.
Art. 8
1. L'albo deve essere comunicato alla cancelleria della corte di appello e dei tribunali nella cui giurisdizione territoriale si trova il collegio, al pubblico ministero presso le autorita' giudiziarie suddette, alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato della provincia medesima ed alla segreteria del consiglio nazionale.
2. Le comunicazioni sono effettuate a cura dei rispettivi consigli provinciali.
Art. 9
1. La cancellazione dall'albo e' pronunciata dal consiglio del collegio provinciale competente.
2. La cancellazione avviene per i seguenti motivi:
a) per dimissioni dell'interessato;
b) d'ufficio, o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale, per il venire meno di uno dei requisiti di cui alle lettere da a) ad e) compresa, del secondo comma dell'articolo 5;
c) per sanzioni disciplinari che comportino la radiazione dall'albo;
d) per il ricorrere di una causa di incompatibilita'.
3. Le sanzioni disciplinari vengono applicate dal consiglio nei confronti degli iscritti per abusi o mancanze nell'esercizio della professione.
4. Queste sanzioni sono:
1) il richiamo;
2) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non superiore a mesi dodici;
3) la radiazione dall'albo.
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 1991, N. 91
COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 1991, N. 91
COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 1991, N. 91
COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 1991, N. 91
Agli uffici di cui all'articolo 8 vengono trasmesse le eventuali misure disciplinari adottate.
Art. 10
1. Chi e' stato radiato dall'albo puo' chiedere l'immediata riammissione, qualora siano venute meno le ragioni che hanno portato alla radiazione, presentando una nuova domanda.
2. Quando la cancellazione e' avvenuta a seguito di condanna penale che comporti una detenzione superiore a cinque anni, la riammissione e' subordinata alla ottenuta riabilitazione ai sensi del codice penale.
3. Se la cancellazione e' avvenuta d'ufficio a seguito di una condanna penale diversa da quella indicata nel comma precedente, oppure se e' avvenuta a seguito di un provvedimento disciplinare, la riammissione all'albo puo' essere chiesta solo dopo che siano trascorsi mesi ventiquattro dal momento della cancellazione.
4. Le decisioni dei consigli sono notificate agli interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
5. E' ammesso il ricorso gerarchico avverso le decisioni, in materia disciplinare, da proporsi entro trenta giorni dalla notifica, al consiglio del Collegio nazionale degli agrotecnici.
Art. 10-bis
1. Le decisioni del consiglio nazionale degli agrotecnici pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo nonche' in materia disciplinare o elettorale possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente, davanti al tribunale del capoluogo in cui ha sede il collegio che ha emesso la decisione o presso cui si e' svolta l'elezione contestata.
2. La sentenza del tribunale puo' essere impugnata davanti alla corte di appello del capoluogo sede del collegio, nel termine di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale competenti.
3. Sia presso il tribunale che presso la corte di appello il collegio giudicante e' integrato da due agrotecnici; per ciascun tribunale, nella cui circoscrizione ha sede un collegio, e per ciascuna corte di appello, ogni triennio sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dal presidente della corte di appello del distretto, quattro agrotecnici, due in qualita' di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi del collegio aventi sede nel distretto che siano . . . di eta' non inferiore ai 25 anni e di incensurata condotta, ed abbiano una anzianita' di iscrizione nell'albo di almeno tre anni.
4. Il tribunale e la corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.
5. La sentenza puo' annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata. Il ricorso per cassazione e' proponibile anche da parte del procuratore generale della corte di appello nel termine di sessanta giorni dalla notifica.