Equipollenza del diploma di perfezionamento della Scuola normale superiore di Pisa con il titolo di dottore di ricerca
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il diploma di perfezionamento rilasciato dalla Scuola normale superiore di Pisa e' equipollente a tutti gli effetti con il titolo di dottore di ricerca istituito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, conseguito presso le Universita' della Repubblica italiana, a partire dai diplomi rilasciati ai perfezionandi ammessi nella Scuola nell'anno accademico 1983-1984.
2. Alle autorita' accademiche della Scuola normale e' affidato il compito di organizzare gli studi in modo che la equipollenza abbia un corretto fondamento scientifico-didattico.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 giugno 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI