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Disposizioni particolari in materia di personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Ai fini dell'assunzione dei candidati risultati idonei al concorso interno speciale per la qualifica di "assistente" bandito in data 3 settembre 1980 dall'Istituto nazionale per il commercio estero ai sensi dell'articolo 148 del regolamento organico dell'Istituto stesso, costituiscono posti disponibili anche quelli derivanti da aumenti di dotazione organica deliberati entro la data del 3 settembre 1982.

2. Relativamente ai dipendenti che entro la data del 31 luglio 1980 abbiano conseguito il requisito della iscrizione all'albo professionale, ai provvedimenti di inquadramento nel ruolo professionale ("agronomi") dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero disposti ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e' attribuita la decorrenza giuridica ed economica rispettivamente prevista dagli articoli 35 e 37 del decreto medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 giugno 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CAPRIA, Ministro del commercio con l'estero
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI