Aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le paghe nette giornaliere previste dalle tabelle I e II annesse alla legge 5 agosto 1981, n. 440, sono raddoppiate a decorrere dal 1° luglio 1986.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 luglio 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI